Nel caso in cui la ex moglie era casalinga la Cassazione ha stabilito che ha diritto all’assegno per gli alimenti – Cassazione Civile Sentenza n. 18618/2011

casalingaCorte di Cassazione Sentenza n. 18618/2011
La Corte di Cassazione, con la “innovativa” sentenza in oggetto ha decretato che, la ex moglie, che  non è stata in grado di lavorare in costanza di matrimonio, perchè impegnata nelle vita quotidiana ad accudire marito e figli, ha il sacrosanto diritto a vedersi assegnato l’ assegno di divorzio pieno,  dato che, tale “occupazione domestica” non le ha, di fatto, consentito di svolgere altro lavoraro.

 Il tribunale deve quindi,  prenderne atto, certificando che ella “possiede una capacità di guadagno pressoché nulla”,  e dovrà, perciò,  tenerne  conto nella determinazione degli “alimenti”.

Gli ermellini hanno infatti stabilito che per la determinazione dell’assegno, oltre al reddito, debbono essere tenuti in considerazione anche le “sostanze” dell’obbligato, e qualora, i guadagni del consorte non siano sufficienti, l’assegno andrà parametrato sull’intero ammontare del patrimonio e non solo sui redditi annuali; qualora non si sia in grado di attestare con esattezza il tenore di vita esso può eserre desunto in via presuntiva dal patrimonio e dai redditi.

Nel caso in oggetto, la Suprema Corte, accertando che la signora “casalinga da una vita” non possedeva alcun reddito, (eccezion fatta per la metà della casa coniugale) e che di contro, l’ex coniuge, era titolare di un patrimonio stimato, oltre,  tre milioni e mezzo di euro,ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto, alla ” Moglie  Casalinga”, il diritto a vedersi corrisposto un  un assegno mensile   dell’importo di  1.200 euro e di 1.000 per  figlio, in aggiunta  all’assegnazione della casa di coniugale

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