Nel caso di doppia infrazione si applica la sanzione piena – Corte di cassazione Sentenza 3 ottobre 2011 n. 20222
Corte di cassazione – Sezione II civile – Sentenza 3 ottobre 2011 n. 20222
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 20222/2011 nell’accogliere il ricorso del prefetto del Trieste che aveva impugnato la sentenza emessa dal giudice di pace della stessa città per aver applicato la sanzione della pena minima edittale aumentata del 20 per cento per via della continuazione, ha determinato che, in materia sanzioni amministrative, non può essere applicata la disciplina di favore della continuazione, con consequenziale sconto sulla sanzione.
Nel caso in oggetto, un automobilista “sbadato” aveva attraversato 2 semafori “rossi”, in “continuazione”, chiedendo in primo grado e vedendosi accogliere dal GdP la richiesta di poter usufruire del cosiddetto “cumulo giuridico” (tesi respinta in Cassazione, la quale ha ribadito la necessaria duplicità della sanzione)
Gli Ermellini, difatti, nel accogliere il ricorso prefettizio, hanno sancito che “in tema di sanzioni amministrative, la norma di cui all’articolo 8 della legge n. 689 del 1981, nel prevedere l’applicabilità dell’istituto del cosiddetto cumulo giuridico tra sanzioni nella sola ipotesi di concorso formale (omogeneo ed eterogeneo) tra le violazioni contestate – per le sole ipotesi, cioè, di violazioni plurime, ma commesse con una unica azione od omissione -, non è legittimamente invocabile con riferimento alla diversa ipotesi di concorso materiale – di concorso cioè tra violazioni commesse con più azioni od omissioni”. dato che , continua la Suprema Corte :
“Non è neppure applicabile – prosegue la sentenza censurando la pronuncia di primo grado – a tale ultima ipotesi, in via analogica, la normativa dettata dall’articolo 81 del codice penale in tema di continuazione tra reati”. Infatti, da una parte “il citato articolo 8 della legge 689/81 prevede espressamente tale possibilità soltanto per le violazioni in materia di previdenza ed assistenza (con evidente intento del legislatore di non estendere la disciplina del cumulo giuridico agli altri illeciti amministrativi)”; dall’altra “la differenza morfologica fra illecito penale ed illecito amministrativo non consente che, attraverso un procedimento di integrazione analogica, le norme di favore previste in materia penale vengano tout court estese alla materia degli illeciti amministrativi”.