Mozioni Mediazione XXXII congresso Nazionale Forense di Rimini

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Il XXXIII Congresso Nazionale Forense ha approvato quasi all’unanimità due importanti mozioni sul rafforzamento della mediazione presentate dal Coordinamento della Conciliazione Forense e dall’Ordine di Roma. Di seguito i testi delle due mozioni approvate.
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                                                                                PRIMA MOZIONE APPROVATA
XXXIII CONGRESSO NAZIONALE FORENSE
Rimini 6,7 e 8 ottobre 2016
Mozione sulla riforma della Mediazione e delle ADR
I sottoscritti delegati, anche alla luce dei lavori svolti nella sede del Coordinamento della Conciliazione Forense, nonché delle proposte dallo stesso avanzate;
formulano la seguente mozione
Considerata l’applicazione del nuovo modello di mediazione, che ha adeguatamente valorizzato il ruolo dell’avvocato, sia nella veste di mediatore, sia nella veste di assistente della parte in mediazione;
considerato l’orientamento della giurisprudenza che si è formato su diversi aspetti applicativi della mediazione riformata e che ha portato ad un’interpretazione evolutiva non sempre uniforme su tutto il territorio nazionale, anche in ragione di alcune previsioni normative tuttora perfettibili;
considerato l’interesse della categoria forense per un ulteriore sviluppo del proprio ruolo nella gestione dei sistemi stragiudiziali, come emerso anche dal dibattito congressuale, il tutto correlato alla ricerca di una adeguata efficacia di tali sistemi;
propongono
– la revisione del modello di mediazione nell’ottica di favorire e rafforzare lo svolgimento effettivo della stessa, con una costante valorizzazione del ruolo dell’avvocato in tutti i passaggi del procedimento;
-l’incentivazione del ricorso alla mediazione, attraverso l‘ampliamento dei benefici fiscali;
– la previsione dell’inserimento nei parametri forensi di cui al DM n.55/2014 di una voce specificarelativa all’attività dell’avvocato che assiste la parte in mediazione, opportunamente adeguata al rilievo di detta attività;
– la previsione, nelle procedure di mediazione e negoziazione assistita, del potere di autenticazione della firma del proprio assistito in calce all’accordo ai fini della trascrizione nei pubblici registri.
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                                                                                      SECONDA MOZIONE APPROVATA
MOZIONE
PROSECUZIONE e MIGLIORAMENTI DELL’ISTITUTO DELLA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE
I sottoscritti delegati dell’Ordine di Roma:
– Preso atto che la mediazione, dopo difficoltà iniziali, si è stabilizzata quale condizione di procedibilità nelle fattispecie previste dalla legge, con aumento anche delle mediazioni volontarie;
– Considerato, altresì, che la mediazione ha contribuito alla diminuzione delle domande giudiziali, anche grazie all’esecutività dell’accordo raggiunto in mediazione;
– Ritenuto che l’Avvocatura gestisce la componente maggioritaria degli istituti di mediazione, con competenza, professionalità, e spirito di servizio per i colleghi e per la cittadinanza;
– Valutata l’importanza fondamentale che gli Avvocati/Mediatori siano sempre meglio preparati professionalmente ai fini dello svolgimento degli incarichi, e della maggiore incisività dell’istituto, onde favorire la soluzione non giudiziale delle controversie;
– Considerato altresì che la recente Sentenza del Consiglio di Stato n. 5230/2015, che ha riconosciuto come la formazione degli avvocati mediatori non possa essere assimilata alla ordinaria attività di aggiornamento prevista per tutti gli avvocati dall’ordinamento forense, ma debba essere finalizzata a garantire un’adeguata preparazione e professionalità del mediatore, anche alla luce dei principi espressi nella direttiva 2008/52/CE;
– Rilevato che l’elevato numero di previsioni di conciliazioni previste dalle leggi speciali non garantisce una tutela effettiva per il cittadino, soprattutto laddove non è prevista come necessaria l’assistenza legale;
– Tenuto conto, infine, del fatto che l’attuale frammentazione delle ADR danneggia il cittadino, creando confusione ed incertezza sugli strumentipreordinati a sua tutela, conseguentemente inibendo lo spirito deflattivo del contenzioso proprio degli istituti di ADR ;
– Considerato che l’avvocatura da piena garanzia di gestione deontologicamente corretta, indipendente e qualificata delle mediazioni e altre forme di ADR
– Che inoltre è del tutto opportuno incentivare la partecipazione delle PA alla conciliazione in mediazione delle controversie, attivando strumenti idonei per tutelare i rappresentanti della amministrazione in caso di conciliazione, attuando anche la convergenza delle attuali procedure di conciliazione/ filtro in un modello unico e semplificato di mediazione
alla luce di quanto sopra, si chiede che il Congresso voti ed approvi la seguente
MOZIONE
Il Congresso Nazionale Forense invita il Consiglio Nazionale Forense, i Consigli dell’Ordine e tutte le Associazioni maggiormente rappresentative a promuovere nelle opportune sedi parlamentari e governative la seguente proposta:
– Mantenere l’istituto della mediazione, correggendone i limiti e le problematiche sino ad ora riscontrate nella sua applicazione, modificando all’uopo la normativa vigente in armonia con le linee guida seguenti: richiede:
1) La formazione e l’aggiornamento dei Mediatori forensi deve essere tenuta comunque dai Consigli dell’Ordine, come anche l’eventuale futura specializzazione, in via esclusiva e gratuitamente, con formule analoghe a quella attualmente adottata per la formazione obbligatoria;
2) Disciplinare uniformemente la procedibilità e gli effetti giuridici dei vari istituti di ADR, determinando con precisione e chiarezza le rispettive fasce di operatività, onde evitare difficoltà interpretative o sovrapposizioni di procedure.
3) Prevedere che la negoziazione assistita, nei casi obbligatori ex lege, sull’accordo tra le parti, possaessere sostituita dalla mediazione; prevedere altresì che la mediazione possa essere intrapresa, in via alternativa, anche in altri casi di conciliazione obbligatoria previsti dalle leggi speciali;
4) Facilitare l’adesione alla mediazione alle Pubbliche Amministrazioni, prevedendo in questi casi l’applicazione della normativa speciale di esenzione da responsabilità, di cui al previgente art. 66 comma 8° D.lgs 165/2001.
5) Prevedere in modo chiaro ed inequivocabile che l’accordo raggiunto in mediazione, quando abbia tutti i requisiti previsti dalla legge, è titolo esecutivo, con facoltà per l’organismo di apporre la relativa formula sulle copie autentiche.
6) Disciplinare l’uso della consulenza tecnica in mediazione (CTM), quale strumento autonomamente disponibile da parte del mediatore;
7) Recepire la statuizione del TAR Lazio in punto di compatibilità della rappresentanza delle parti avanti l’organismo ove l’avvocato svolge funzioni di mediatore;
8) Precisare che è facoltà del mediatore formulare una proposta di risoluzione della controversia, indipendentemente da richieste delle parti, laddove il Mediatore ritenga chiari e ragionevolmente conciliabili gli elementi fondamentali della controversia.
9) Con riguardo alla partecipazione delle parti agli incontri di mediazione, esplicitare, anche a livello normativo, il dovere di comparizione personale delle parti, la cui assenza (fatte salve gravi e comprovate ragioni) possa essere valutata dal giudice ai sensi degli artt. 116, comma 2, 92 e 96, comma 3, c.p.c., anche con riferimento all’esito del giudizio. Alla stessa stregua, potrà essere valutata la volontà di una parte di non proseguire la mediazione oltre il primo incontro.
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