Modificato il pignoramento presso terzi dopo la Legge 228 del 24.12.2012 – ecco il nuovo art. 548 c.p.c.

Modificato il pignoramento presso terzi dopo la Legge 228 del 24.12.2012 – ecco il nuovo art. 548 c.p.c.

 

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Con la recente  Legge del 24.12.2012 n. 228, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 24.12.2012 n. 302, è stato sostituito, in toto,  il precedente art. 548 c.p.c., di fatti, la nuova prima udienza ha subito una radicale modifica, soprattutto per i casi di controversie aventi per oggetto crediti di lavoro.

Di seguito, riportiamo, il testo integrale del nuovo articolo 548 del codice di procedura civile, così come modificato dal legislatore

 Art. 548. – (Mancata dichiarazione del terzo).

Se il pignoramento riguarda i crediti di cui all’articolo 545, terzo e quarto comma, quando il terzo non compare all’udienza stabilita, il credito pignorato, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione, e il giudice provvede a norma degli articoli 552 o 553.

 


Fuori dei casi di cui al primo comma, quando all’udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza, fissa un’udienza successiva. L’ordinanza è notificata al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se questi non compare alla nuova udienza, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato a norma del primo comma.

Il terzo può impugnare nelle forme e nei termini di cui all’articolo 617, primo comma, l’ordinanza di assegnazione di crediti adottata a norma del presente articolo, se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.

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