Modello criteri di ammissione dei mediatori

CRITERI DI AMMISSIONE DEI MEDIATORI

 

 

 

Il Consiglio Direttivo dell’Organismo di Conciliazione,

predispone i seguenti, ulteriori criteri per l’ammissione all’Elenco dei Mediatori per la permanenza in esso, nonché per la decadenza e la sospensione del Mediatore dall’Elenco medesimo:

– I professionisti devono essere iscritti all’albo professionale degli Avvocati o Patrocinatori legale del foro di

Tutti i professionisti, avvocati o patrocinatori, incaricati di operare in qualità di mediatori devono essere formati secondo uno standard minimo conformea quello ministeriale (decreto ministeriale 180/2010) e/o al diverso standard che il Coordinamento potrà predisporre e devono aver riportato una valutazione positiva al termine del percorso formativo.

La formazione acquisita deve essere mantenuta con un aggiornamento periodico, almeno biennale come previsto dal DM 180/2010..

– Le domande di iscrizione all’Elenco dei Mediatori devono pervenire, entro il

_________________di ogni anno, al __________________ che delibera sulle

medesime in tempo utile.

– L’Elenco dei Mediatori è revisionato periodicamente ogni due anni, con pri-

ma decorrenza dal ______.

– Il Mediatore, decorsi due anni dalla sua iscrizione nell’Elenco, dovrà richiede-

re all’Organismo  il rinnovo dell’iscrizione.

Oltre alla permanenza dei requisiti per l’inclusione nell’Elenco, il Mediatore dovrà attestare di aver condotto almeno cinque procedure di mediazione nel biennio antecedente alla revisione dell’Elenco o la partecipazione ad almeno diciotto ore di attività formativa riconosciute ed accreditate dall’Ordine degli Avvocati, erogate anche a distanza, la cui idoneità è subordinata alla valutazione dell’Organismo

Il Consiglio Direttivo delibera sulla richiesta di rinnovo dell’iscrizione anche in considerazione delle esigenze dell’Organismo di avvalersi di un numero di mediatori congruo, rispetto al numero effettivo di mediazioni gestite e di rinnovare periodicamente la composizione dell’Elenco dei Mediatori.

La mancata richiesta scritta di rinnovo dell’iscrizione, nel termine indicato, comporta la decadenza del Mediatore dall’Elenco.

In caso di avvenuta decadenza, l’eventuale domanda di nuova iscrizione dovrà soddisfare, comunque, i requisiti richiesti per il rinnovo.

In ordine ai requisiti di onorabilità, l’Avvocato che abbia riportato sanzioni disciplinari superiori all’avvertimento non può essere iscritto nell’Elenco, per un periodo di due anni dalla definitività della sanzione. Nei casi di sospensione, il termine predetto è elevato a cinque anni dalla fine dell’esecuzione. Nei casi di cancellazione disciplinare o di reiscrizione a seguito di radiazione, non si potrà procedere all’iscrizione nell’elenco dei mediatori

E’ facoltà dell’Organismo sospendere dalle proprie liste, in via cautelativa ricorrendone gravi motivi, l’avvocato e il patrocinatore nei cui confronti sia stato formalmente avviato un procedimento disciplinare.

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