Medici Specializzandi – Risarcimento danni mancata trasposizione direttiva – decorrenza prescrizione

Medici Specializzandi – Risarcimento danni mancata trasposizione direttiva – decorrenza prescrizione

medico_Cass. Civ. Sez. III 18 agosto 2011, n. 17530

La sezione terza della Corte di Cassazione, con la decisione in esame, ha affrontato il delicato tema delle conseguenze risarcitorie derivanti dalla mancata trasposizione di direttive comunitarie, da parte degli Stati Membri, che attribuiscano diritti ai singoli. In particolare sotto il profilo della decorrenza della prescrizione del diritto azionabile nei confronti dello Stato inadempiente. La sentenza, inoltre, suscita particolare interesse per l’escursus storico/sistematico sulla Giurisprudenza Comunitaria sul tema, ricostruito nell’ampia motivazione del provvedimento, e per la lucidità con la quale se ne traggono le dovute conseguenze in riferimento al diritto interno.

La vicenda trae origine dalla mancata trasposizione nel diritto interno, da parte dello Stato Italiano, delle direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE con le quali veniva sancito l’obbligo di retribuire i medici specializzandi che prestavano attività lavorative nell’ambito del tirocinio. Solo nel 1999 con la Legge 370 lo Stato Italiano riconosce il diritto alla borsa di studio limitandolo in favore di alcuni medici specializzandi che avevano proposto ricorso al TAR Lazio ed avevano avuto sentenze favorevoli passate in giudicato.

 

Sulla base delle sentenze della Corte di Giustizia, che trovano il precendente fondamentale nella sentenza Francovic, lo Stato Italiano era pertanto tenuto a risarcire coloro che, per l’inerzia serbata nella trasposizione della direttiva, non avevano potuto usufruire delle borse di studio.

Nel caso all’esame della Suprema Corte assumeva però particolare rilevanza il regime della prescrizione di tale diritto (la vicenda delle borse di studio dei medici specializzandi è oramai trentennale).

In tal senso la Corte ha operato una attenta ricostruzione della Giurisprudenza Comunitaria, in particolare dei principi enunciati nel caso Emmot (25 luglio 1991, C-208/90) e successivamente precisati, in base ai quali “finchè una direttiva non è stata correttamente trasposta nel diritto nazionale, i singoli non sono in grado di avere piena conoscenza dei loro diritti. Tale situazione d’incertezza per i singoli sussiste anche dopo una sentenza con cui la Corte ha dichiarato che lo Stato membro di cui trattasi non ha soddisfatto gli obblighi che ad esso incombono ai sensi della direttiva, e anche se la Corte ha riconosciuto che l’una o l’altra delle disposizioni della direttiva è sufficientemente precisa ed incondizionata per essere fatta valere dinanzi ad un giudice nazionale. Solo la corretta trasposizione della direttiva porrà fine a tale stato d’incertezza e solo al momento dì tale trasposizione sì è creata la certezza giuridica necessaria per pretendere dai singoli che essi facciano valere i loro diritti. Ne deriva che, fino al momento dell’esatta trasposizione della direttiva, lo Stato membro inadempiente non può eccepire la tardività di un’azione giudiziaria avviata nei suoi confronti da un singolo al fine della tutela dei diritti che ad esso riconoscono le disposizioni di tale direttiva, e che un termine dì ricorso di diritto nazionale può cominciare a decorrere solo da tale momento“.

L’inadempimento dello Stato membro che omette di recepire una direttiva si configura pertanto come “illecito permanente” con la conseguenza che, rinnovandosi la violazione de die in die, la prescrizione non comincia mai a decorrere.

Tuttavia la Corte di Cassazione, proseguendo, ha precisato che, poiché lo Stato Italiano con la L. 19 ottobre 1999 n. 370 ha inteso dare attuazione parziale alla direttiva, riconoscendo il diritto alla borsa di studio solo per una determinata categoria di medici specializzandi (coloro che avevano ottenuto una sentenza favorevole dal TAR Lazio), in tal caso cessa la permanenza dell’illecito in capo allo Stato membro, posto che, essendo in tal modo manifestata la volontà di non adempiere,  viene meno l’incertezza posta a fondamento di tale permanenza. Di conseguenza, nel caso in esame la prescrizione cominciò a decorrere il 19 ottobre 1999.

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