Mediazione obbligatoria Trib. Milano, 29/10/2013
Riportiamo di seguito il recente orientamento del Tribunale di Milano in merito alla Mediazioni demandate dal Giudice. Nelle Mediazioni delegate dal Giudice sarà opportuno attenersi al dettato normativo di cui al novellato art. 4, comma III, D.Lgs. n. 28/2010; dal quale si desume che l’istanza di mediazione, va presentata mediante deposito presso un organismo accreditato del luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.
In deroga a quanto stabilito dalla norma le parti possono tuttavia accordarsi per presentare domanda ad altro organismo al di fuori della competenza territoriale del giudice adito. In caso di presentazione dell’istanza da una sola delle parti senza il rispetto della competenza territoriale, non vi sono effetti per la controversia.