Il TAR Lazio ha respinto l’istanza di sospensione sulla conciliazione obbligatoria, avanzata dall’Unione delle Camere Civili.
Ieri e’ stata pubblicata l’ ordinanza con la quale il TAR Lazio ha respinto, la domanda di sospensione dell’efficacia del DM 145/2011, contenente il Regolamento recante modifica al decreto del Ministero della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sulla determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonchè sull’approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell’ art. 16 del D.Lgs. 28/2010, decreto adottato dal Ministro della giustizia unitamente al Ministro dello sviluppo economico e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 Agosto 2011.
Il rigetto è stato motivato dal TAR Lazio in quanto “non sussistono i presupposti per la concessione della richiesta misura cautelare” ed è in particolare ritenuto che non vi sia la sussistenza “di un danno grave e irreparabile”.