Mediazione: niente riservatezza in caso di rifiuto a voler proseguire nella mediazione
Dello scorso 25 gennaio 2016 l’ordinanza del Tribunale di Roma, ove indicato che la riservatezza nel procedimento di mediazione, non riguarda l’interesse delle parti a voler proseguire nel procedimento; nell’ordinanza si precisa infatti che la riservatezza nella mediazione è limitata al merito della lite e non agli atti di svolgimento del procedimento e soprattutto al rifiuto, che la parte esprime al primo incontro, di proseguire nella mediazione. Tale rifiuto, dovrà far parte integrante del verbale di mediazione, dando la possibilità al giudice di poter valutare il comportamento delle parti ai sensi dell’art. 8, comma 4-bis, D.Lgs. n. 28 del 2010; infatti, dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, cui deve essere equiparato l’ingiustificato rifiuto a proseguire la mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova.