MEDIAZIONE DELEGATA: E’ inammissibile la richiesta di proroga del termine per l’avvio della mediazione adducendo motivi economici
Tribunale di Piacenza, sentenza 18.10.2016
Secondo il Giudice Piacentino, la mediazione deve, necessariamente, essere avviata, nel termine di quindici giorni dalla conoscenza dell’ordinanza con cui il giudice dispone la mediazione, di fatti, anche ammettendo la natura ordinatoria del termine, non può essere concessa la sua proroga per l’avvio della mediazione, al fine di “verificare la possibilità di richiedere il gratuito patrocinio e ottemperare all’incombente”, trattandosi di circostanze ben note alla parte e pertanto non giustificabili.