MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO RITIENE CHE SIA ONERE DEL MEDIATORE FORMULARE LA PROPOSTA ANCHE IN PRESENZA DI UNA SOLA PARTE

TAR Abruzzo – Pescara, sez. I, sentenza 24 febbraio – 13 marzo 2017, n. 98

Con la citata sentenza, il Tar Abruzzo, Sezione di Pescara, intervenendo sull’argomento mediazione civile obbligatoria, si è soffermata soprattutto sull’onere per il mediatore di formulare la proposta di conciliazione, anche quando le parti sono in disaccordo, o una delle parti non è presente.
Nel caso di specie, all’interno del procedimento di mediazione tra un privato e la Asl di Pescara, l’azienda sanitaria dichiarava di non voler proseguire con la mediazione, pertanto il Mediatore non essendoci concorde volontà dichiarava l’esito negativo della procedura conciliativa.

Successivamente il privato impugnava dinanzi al Tar Abruzzo il regolamento di mediazione dell’organo adito (nello specifico della Camera di Commercio di Pescara), nella parte in cui, all’articolo 7 comma 4, prevede che “Nel caso in cui le parti decidano, nel corso del primo incontro, di non proseguire, il procedimento si conclude con un verbale di mancato accordo sulla prosecuzione del procedimento. In detto verbale si dà atto unicamente delle presenze e della volontà di proseguire con il tentativo di mediazione”; e all’articolo 8 comma 2 prevede che “In caso di mancata adesione o partecipazione alla procedura di mediazione di una delle parti il mediatore non può formulare la proposta”.

Secondo la parte ricorrente le norme contrastano con l’articolo 11 comma 1 del d.lgs. n. 28 del 2010, secondo cui “Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell’accordo medesimo. Quando l’accordo non e’ raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all’articolo 13”.

Il Tribunale Regionale ha ritenuto il ricorso fondato nel merito, dichiarando che il regolamento della camera adita era formulato in violazione con la norma di legge contenuta nell’articolo 11 comma 1 del d.lgs. n. 28 del 2010, chiarissimo nel prevedere che “Quando l’accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione”.

Il Tribunale evidenzia che: “la funzione attiva e deflattiva della mediazione», «non limitata cioè ad una mera ricognizione dell’attività delle parti»,  e per tale ragione si da espressa possibilità al mediatore di formulare una propria proposta anche in assenza di un accordo delle parti.

«E’ a tal proposito appena il caso di rilevare» – asserisce il TAR Abruzzo – «che è chiaro interesse della medesima ricorrente a partecipare ad un valido procedimento di mediazione prima di intraprendere un giudizio civile, nel caso in questione non ancora instaurato (cfr. Tribunale ordinario di Milano, prima sez. civile, ordinanza del 26 febbraio 2016; nonché l’articolo 5 comma 1 bis del d.lgs. n. 28 del 2010, laddove dispone che “Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si e’ conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’ articolo 6 . Allo stesso modo provvede quando la mediazione non e’ stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione”)».

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