La Mediaconciliazione strizza l’occhio alla P.A.da oggi si cambia registro –  Dipartimento della Funzione pubblica – Circolare 10 agosto 2012 n. 9

La Mediaconciliazione strizza l’occhio alla P.A.da oggi si cambia registro – Dipartimento della Funzione pubblica – Circolare 10 agosto 2012 n. 9

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Dipartimento della Funzione pubblica – Circolare 10 agosto 2012 n. 9

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la Circolare n. 9 del 10 Agiosto 2012 ha stabilito che  mediazione civile e commerciale da oggi va applicata anche al settore pubblico, relativamente, logicamente alle sole  controversie che implicano una responsabilità della PA “per atti di natura non autoritativa”; nello specifico, l’applicazione della media conciliazione avrà ad oggetto, le possibile controversie tra privati e pubbliche amministrazioni che “agiscono iure privatorum”, senza ricorrere ad “atti autoritativi”, avendo perciò ad oggetto i soli diritti disponibili.

Nel caso di controversie di un certo  rilievo sia economico che giuridico è opportuno che l’amministrazione formuli una motivata richiesta di parere all’Avvocatura dello Stato, esponendo le proprie valutazioni sulla controversia; ma al di là di tale specifiche fattispecie, il  parere va richiesto,  solamente  nel caso in cui la pubblica amministrazione sia orientata alla conclusione di un accordo.
Se poi la richiesta di parere riguarda la proposta di conciliazione presentata dalla controparte, vista la ristrettezza dei tempi per rispondere, solo 7 giorni, l’amministrazione può rappresentare all’organo di mediazione l’esigenza di un “termine più congruo” per rivolgersi e ricevere risposta dall’Avvocatura.

Davanti alle Camere di mediazione tuttavia, non trovandosi in un procedimento contenzioso non è necessaria la presenza dell’Avvocatura dello Stato, che però, a dietro espressa richiesta della P.A.  può sempre intervenire, con funzione di affiancamento e mai sostitutiva.

 

Infine il potere di rappresentanza e di sottoscrizione della proposta di conciliazione, davanti all’organismo di mediazione, spetta al dirigente dell’ufficio competente sulla materia o ad altro dirigente appositamente delegato; potere comunque, delegabile,  a dipendenti di qualifica inferiore, purché dotati di comprovata e particolare competenza ed esperienza nella materia del contenzioso e in quella cui afferisce la controversia”. (nello specifico la circolare indica per i ministeri i dipendenti dell’Area III o equiparati, con formazione giuridico economica e laurea)


Il Dipratimento della Funzione pubblica inoltre, ritiene che le P.A.,debbano organizzarsi rapidamente, decidendo centralizzare tutte le funzioni in un ufficio unico oppure attribuire la funzione all’ufficio dirigenziale di volta in volta competente. Alle sedi periferiche, poi, è consigliato fare sempre capo all’amministrazione centrale prima di procedere a richiedere un parere all’avvocatura dello Stato, per non appesantire gli uffici.


Infine, “a garanzia del principio di economicità” le pubbliche amministrazioni dovranno scegliere l’organismo di mediazione che comporti “minori oneri”, anche a mezzo di gara pubblica.

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