Mansioni da dirigente – diritto al compenso per il semplice funzionario

Mansioni da dirigente – diritto al compenso per il semplice funzionario

funzionario-amministrativoCass. Sez. Lav. N. 22438 del 27.10.2011

Con la sentenza in oggetto la Cassazione è tornata a ribadire l’obbligo di retribuire il dipendente per lo svolgimento di mansioni superiori da quelle che, in base alla prorpria qualifica, sia tenuto ad offrire. Nel provvedimento si afferma, inoltre, che il principio è valido anche qualora le mansioni svolte appartengano ad un ruolo e una carriera, diversi da quelle riferite al dipendente, che siano tali da determinare un differrente status.

E’ stato accolto pertanto il ricorso di un direttore di un carcere, inquadrato come funzionario, che aveva visto accolta in primo grado la domanda proposta al fine di ottenere il pagamento delle differenze retributive ma successivamente negata in appello dalla corte territoriale, con la motivazione che, non potendosi considerare come immediatamente superiore la qualifica di dirigente rispetto a quella di funzionario, trovasse applicazione l’art. 52 co. 1 D.Lgs. 165/2001 (Testo unico sul Pubblico Impiego) secondo il quale “l’esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell’inquadramento del lavoratore o dell’assegnazione di incarichi di direzione“.

 

La Corte di Cassazione ha osservato che, nel caso in esame, non fosse in discussione l’attribuzione della qualifica “dirigenziale”, ma il semplice diritto al pagamento delle differenze retributive per l’attività di livello superiore prestata dal funzionario. Pertanto, poichè il co. 5 dell’art. 52 cit., nel pervedere che siano corrsiposte al dipendente le differenze retributive per l’assegnazione a “mansioni superiori”, non fa alcun riferimento a qualifiche “immediatamente” superiori, la stessa legge obbliga l’Amministrazione al pagamento delle differenze stipendiali spettanti in base alla qualità del lavoro prestato.

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