Lo svuotamento di mansioni non determina il mobbing

Lo svuotamento di mansioni non determina il mobbing

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Corte di cassazione – Sezione lavoro – Sentenza 2 aprile 2013 n. 7985

 

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7985/2013, ha stebilito che, per contestare il mobbing, non è sufficiente denunciare lo svuotamento delle proprie mansioni ma si debbono  allegare tutta una serie di condotte vessatorie collegate causalmente.

 

La Suprema Corte applicando tale principio ha respinto il ricorso di un dipendente di un comune umbro, a cui era stato revocato l’incarico di responsabile di sezione e che chiedeva oltre alla reintegrazione la condanna al risarcimento dei danni.

I Giudici di Piazza Cavour,  hanno respinto le richieste del lavoratore argomentando che “non vi è contraddittorietà della motivazione in quanto il ricorrente non tiene conto che secondo la Corte del merito il mobbing presuppone l’esistenza, e, quindi, l’allegazione di una serie di atti vessatori teleologicamente collegati al fine dell’emarginazione del soggetto passivo”. 

Mentre nel ricorso di primo grado manca “qualsiasi allegazione di tal genere” e dunque la presentazione soltanto in appello della richiesta di sospendere la condotta vessatoria e mobbizante integrava una nuova domanda; “In altri termini -er la Corte del merito non è sufficiente la prospettazione di un mero ‘svuotamento delle mansioni’, occorrendo, ai fini della deduzione del mobbing, anche l’allegazione di una preordinazione finalizzata all’emarginazione del dipendente”.

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