Lo stipendio lanciato o consegnato in un sacco di monetine non costituisce mobbing – Cassazione Civile, Sez. Lav., 31 maggio 2011, n. 12048 g
Corte di Cassazione Civile, Sez. Lav., 31 maggio 2011, n. 12048
Torniamo ad occuparci di diritto del lavoro e dignità esa del lavoratore. la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12048 del 31 Maggio di quest’anno, ha stabilito che lanciare la busta paga sul tavolo del proprio dipendente oppure consegnare lo stipendio in un sacchetto di monetine, seppur comportamento moralmente censurabile, non rappresenta una fattispecie di mobbing.
Basandosi su tale assunto i Giudici di Piazza Cavour hanno respinto il ricorso di una lavoratrice perché tali circostanze sono state ritenute non sufficienti a provare una condotta discriminatoria.
La Corte di Cassazione ha confermato, in toto, la sentenza di secondo grado emessa dalla Corte di Appello di Genova la quale, dall’analisi dei comportamenti del datore di lavoro dedotti come lesivi dalla ricorrente aveva escluso ogni intento persecutorio o emulativo, sia con riferimento agli episodi collegati, secondo l’assunto, all’insorgenza delle “prime manifestazioni patologiche”, sia con riferimento agli episodi successivi, e, quanto a questi ultimi “dalle risultanze istruttorie non era emersa l’esistenza di comportamenti connotati da carattere persecutorio nei confronti della dipendente” mentre “gli unici episodi, comunque marginali ed isolati, rispetto ai quali poteva essere espresso un giudizio di biasimo (lancio dello stipendio sul tavolo, consegna della retribuzione in un sacco di monetine) si erano verificati in tempi molto successivi all’inizio della manifestazione delle patologie”.
Per i Giudici del Palazzaccio quando si parla di mobbing si deve intendere “una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell’ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l’emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisio-psichico e del complesso della sua personalità”.