Lo Stato deve indennizzare la vittima della violenza sessuale che non ha ottenuto il risarcimento danni da parte degli autori dello stupro – Corte di Appello di Torino
Corte d’appello di Torino – Sezione III civile – Sentenza 30 novembre 2011-23 gennaio 2012 n. 106
La Corte di Appello di Torino, con la Sentenza n. 106 del 23 gennaio 2012, ha stabilito che nell’ipotesi in cui la vittima del reato di violenza sessuale non abbia potuto ottenere il risarcimento del danno dagli autori dello stupro, il mancato recepimento della direttiva n. 2004/08/Ce inerente all’indennizzo delle vittime di reato, che iobbligava a tutti gli Stati membri di introdurre un sistema di indennizzo per le vittime di «reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori», determina in capo allo Stato italiano una responsabilità di natura indennitaria per attività non antigiuridica che dà luogo al relativo risarcimento,
che va quantificato in modo da assicurare al danneggiato un’idonea compensazione della perdita subita, da liquidarsi in via equitativa ai sensi degli articoli 1226 e 2056 del codice civile.