Lo Stalker deve cambiare strada se incontra la vittima

Lo Stalker deve cambiare strada se incontra la vittima

maltrattamenti - bambino

Corte di cassazione – Sezione V penale – Sentenza 9 settembre 2013 n. 36887

La Cassazione con la sentenza 36887/2013 impone l’obbligo, agli ‘ex’ indagati per atti persecutori, di cambiare strada o allontanarsi da ogni luogo nel quale si trovino, anche per caso, ad incontrare la parte offesa e ciò, a prescindere dal fatto che quella strada, o quel posto, risultino essere elencati nella misura cautelare del divieto di avvicinamento emesso dai giudici in attesa del processo. 

Con questa decisione, in contrasto con precedenti pronunce che preferivano non limitare la libertà di movimento del presunto stalker ed esigevano un elenco dettagliato dei luoghi per lui inavvicinabili,  i giudici di legittimità, nel cambiare orientamento, affermano che una simile “predeterminazione sarebbe una inammissibile limitazione del libero svolgimento della vita sociale della persona offesa, che viceversa costituisce il precipuo oggetto di tutela” dallo stalking, reato introdotto dalla legge 38 dell’aprile 2009. 


Nel divieto di avvicinamento intimato agli stalker – “assume primaria importanza la garanzia della libertà di movimento e di relazioni sociali della persona offesa da possibili intrusioni dell’indagato, cha facendo temere la vittima per la propria incolumità finiscano per condizionare e pregiudicare la fruizione di queste libertà”. 

L’eccessivo garantismo per i ‘persecutori’ deve lasciare il passo all’attenzione a non precipitare le vittime nella gabbia di un “perimetro” di spazi protetti al di fuori del quale si sentano a rischio;  gli stalker  devono allontanarsi da lei tutte le volte che le si avvicinano “anche imprevedibilmente”


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