LIMITI ALLA COMPENSAZIONE IVA: PER LA CORTE EUROPEA SONO ILLEGITTIMI a cura dell’avv. Matteo Sances

LIMITI ALLA COMPENSAZIONE IVA: PER LA CORTE EUROPEA SONO ILLEGITTIMI a cura dell’avv. Matteo Sances

È contrario ai principi dell’Unione Europea porre dei limiti alla compensazione dell’Iva.

Tale principio è stato chiarito dalla Commissione Tributaria Regionale dell’Aquila, secondo la quale “Deve ritenersi venuto meno agli obblighi fissati dalla disciplina del sistema IVA, lo Stato membro che introduca e mantenga una normativa di diritto interno, che imponga ai soggetti passivi il riporto – parziale o integrale – dell’eccedenza a credito, al periodo d’imposta successivo

(sentenza n.45/5/12, liberamente visibile su www.studiolegalesances.it – Sez. Documenti).

I giudici abruzzesi, inoltre affermano che “ il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili fissato in Euro 516.456,00 per ciascun anno solare (limite predisposto dalla nostra normativa italiana fino al 2013 poi alzato a euro 700.000 dal 1° gennaio 2014)non trova applicazione …”.

Le predette considerazioni, d’altronde, prendono spunto dalla posizione espressa dalla Corte di Giustizia Europea  nella sentenza C 274/10 del 28 Luglio 2011e a cui tutti gli Stati dell’Unione devono necessariamente attenersi. I principi espressi, pertanto, sono molto importanti e possono essere spiegati come di seguito:

in base alle direttive europee in materia di Iva, uno Stato membro dell’Unione Europea non può imporre al soggetto passivo di limitare la compensazione entro certi limiti, costringendolo a rinviare l’eccedenza del suo credito al periodo di imposta successivo. Ne deriva che l’esistenza di un limite massimo di Iva compensabile annualmente rappresenta una violazione del diritto comunitario poiché in questo modo si mette in difficoltà economica il contribuente.

Alla base di questa affermazione vi è il principio di neutralità fiscale, riconosciuto a livello europeo dalla citata sentenza della Corte di Giustizia e a cui i giudici della Commissione Tributaria Regionale dell’Aquila hanno aderito disconoscendo appunto i limiti imposti dalla normativa nazionale.

Sempre in merito all’eliminazione dei vincoli alla compensazione Iva è importante segnalare altre due sentenze della Commissione Tributaria Regionale di Milano come la n.142/27/12 e n.3047/30/14.

Ci si augura, dunque, che il Fisco e il nostro Legislatore possano prendere finalmente atto dei dettami dei Giudici comunitari e quindi possano finalmente eliminare tali limiti alla compensazione Iva.

Avv. Matteo Sances

www.centrostudisances.it

http://www.studiolegalesances.it/

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