L’ESTRATTO DI RUOLO DI EQUITALIA E’ IMPUGNABILE A CURA DI AVV. MATTEO SANCES

L’ESTRATTO DI RUOLO DI EQUITALIA E’ IMPUGNABILE A CURA DI AVV. MATTEO SANCES

equitalia file okL’ESTRATTO DI RUOLO DI EQUITALIA E’ IMPUGNABILE

a cura di Avv. Matteo Sances

 

L’estratto di ruolo rilasciato da Equitalia è impugnabile dal contribuente. 

A tali conclusioni è giunta la Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone che, con la sentenza n.65/05/14 depositata il 13/01/2014 (sentenza liberamente visibile su www.studiolegalesances.it – Sez. Documenti), ha stabilito che “… si ritiene legittima la proposizione del ricorso avverso le cartelle cui gli estratti di ruolo fanno riferimento in assenza della prova della regolare notifica delle relative cartelle …”.

In pratica, l’estratto di ruolo consegnato dal concessionario della riscossione al contribuente è impugnabile se questi è venuto a conoscenza della cartella esattoriale per la prima volta grazie a tale atto

Nello specifico, il contenzioso riguardava diciassette cartelle che il concessionario riteneva di aver notificato al contribuente e che invece quest’ultimo non aveva mai ricevuto.

I giudici di Frosinone, dunque, hanno

aderito alla posizione del ricorrente che, a supporto delle sue ragioni, aveva citato alcune pronunce della Corte di Cassazione sul tema.

Il contribuente, infatti,  ha ripreso la sentenza n.724 del 19/01/2010 e soprattutto la sentenza n.27385 del 18/11/2008, dove la Suprema Corte ha espressamente riconosciuto “la possibilità di ricorrere alla tutela del Giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall’ente  impositore … senza necessità di attendere che la stessa si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili” (sentenza della Corte di Cassazione n.27385 del 18/11/2008).

D’altronde, si può facilmente comprendere il forte interesse all’impugnazione delle cartelle attraverso  gli estratti di ruolo, in quanto basti pensare che nel caso in cui il contribuente avesse ricevuto un atto esecutivo da parte di Equitalia per quelle pretese tributarie – si pensi ad esempio ad un pignoramento sul conto corrente bancario o addirittura un pignoramento sul suo immobile – sarebbe stato totalmente privo di tutela e non avrebbe avuto la possibilità di opporsi.

Infatti,  ai sensi dell’art.57 del DPR 602/73 per i debiti tributari “Non sono ammesse le opposizioni regolate dall’articolo 615 cpc …”.

In pratica, per legge e solo per i debiti tributari se il contribuente riceve uno degli atti esecutivi sopra citati non ha più la possibilità di contestare il debito (attraverso una normale opposizione all’esecuzione ex art. 615 cpc) poiché ciò è escluso dallo stesso legislatore.

Il contribuente, dunque, nel caso di specie si sarebbe trovato nella situazione paradossale di venire a conoscenza del debito tributario solo a seguito del ricevimento di un pignoramento ma di non poter contestare la mancata notifica delle precedenti cartelle esattoriali.

Ovviamente una situazione del genere sarebbe palesemente incostituzionale e per questo motivo si ritiene saggia la scelta della Commissione tributaria di ritenere impugnabili gli estratti di ruolo.

 

Avv. Matteo Sances

http://www.studiolegalesances.it/” 

 

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