Legittimo il rilascio dell’immobile dinanzi alla separazione dei coniugi … Trib. Padova Sez. I, 01/09/2011

Legittimo il rilascio dell’immobile dinanzi alla separazione dei coniugi … Trib. Padova Sez. I, 01/09/2011

CUORE-SPEZZATO200 Trib. Padova Sez. I, 01/09/2011 

Qualora il proprietario di un immobile abbia concesso in comodato il bene di cui sia proprietario o usufruttuario affinchè fosse destinato a casa familiare, ed il provvedimento emesso in un secondo momento nel giudizio di separazione nel quale vi sia l’autorizzazione concessa ad uno dei coniugi ad abitare nella stessa casa,  al di fuori della previsione e dei limiti normativi dell’articolo 155 quarto comma, del codice civile, non impone al comodante nessun obbligo di consentire la continuazione del godimento del bene, poichè la destinazione dello stesso immobile trova la sua cessazione nel momento in cui si concretizza la separazione dei coniugi. Per tali ragioni il coniuge che sia stato autorizzato ad occupare l’immobile non possiede alcun titolo opponibile al comodante; rendendo così legittima l’azione di rilascio dell’immobile posta in essere dal proprietario o usufruttuario; di seguito riportiamo la sentenza del Trib. di Padova

                                                                       REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PADOVA

PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica nella persona del giudice unico dott. Antonella Guerra, ha pronunciato la seguente

sentenza

nella causa civile iscritta al ruolo generale al n. 8481/2008 R.G. promossa con atto di citazione notificato il giorno 18/8/2008

da

Ta.Ma. e Ma.Ma., rappresentati e difesi dagli avv. Fr.Ma. e La.Be., con procura a margine dell’atto di citazione e con domicilio eletto presso lo studio della seconda in Padova

– attori –

contro

Pi.Ag., rappresentata e difesa dagli avv. M.A.Fo. e Ma.Ga., con procura a margine della comparsa di risposta e con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Padova

– convenuta –

Oggetto: occupazione senza titolo d’immobile.

svolgimento


Gli attori, proprietari dell’immobile sito a Bastia di Rovolon in via (…) già concesso in uso gratuito al figlio Gi.Ma. al momento del matrimonio con la signora Pi.Ag., avendo quest’ultima continuato ad occupare l’immobile nonostante l’intervenuto divorzio e l’assenza di figli, hanno convenuto in giudizio l’ex nuora al fine di sentirla condannare al rilascio dell’immobile e al pagamento di un’indennità di occupazione pari a 400 Euro mensili o al diverso importo ritenuto di giustizia.

La convenuta ha contestato la fondatezza delle domande, sostenendo che in realtà in sede di separazione consensuale era stata concordata l’assegnazione della casa coniugale alla stessa, con il consenso dei suoceri, che tale accordo “sopravviveva” alla sentenza di divorzio che aveva respinto la sua domanda di assegnazione della casa coniugale, che comunque era intervenuto un accordo tra gli attori, la convenuta e il signor Gi.Ma. in forza del quale l’abitazione, seppur formalmente intestata agli attori, avrebbe dovuto considerarsi di proprietà della convenuta e dell’allora coniuge; rilevava pertanto che la prosecuzione dell’occupazione era del tutto legittima, contestando comunque l’ammontare dell’indennità richiesta, in quanto esorbitante rispetto ai canoni di locazione di mercato per immobili simili; in via riconvenzionale, svolgeva domanda di rimborso delle spese sostenute dagli ex coniugi per ultimare e rifinire l’immobile, quantificate in Euro 52.000,00.

Domanda di condanna al rilascio dell’immobile

La domanda di condanna al rilascio dell’immobile è fondata.

È pacifico in causa che l’immobile di cui gli attori chiedono la restituzione era stato consegnato al figlio e alla moglie affinché lo destinassero a loro abitazione coniugale.

Si reputa pertanto che la convenuta, già dopo la separazione dal coniuge, non avesse alcun titolo che legittimasse l’occupazione opponibile ai terzi comodanti, sebbene l’accordo omologato avesse contemplato l’assegnazione. In assenza di prole, il provvedimento di assegnazione emesso al di fuori della previsione e dei limiti normativi dell’art. 155 quater c.c. (o prima della riforma di cui alla legge n. 54/2006dell’art. 155 4 comma c.c.) non impone al comodante alcun obbligo di consentire la continuazione del godimento del bene (così, in un caso del tutto analogo, Cass. 4/5/2005 n. 9253 nella quale si legge: “Quando un terzo (nella specie: la p, madre di uno dei coniugi) abbia concesso in comodato un immobile di cui sia proprietario o usufruttuario perché sia destinato a casa familiare, il successivo specifico provvedimento – pronunziato nel giudizio di separazione o di divorzio – di autorizzazione di uno dei coniugi ad abitare nella stessa casa, emesso dal giudice della separazione al di fuori della previsione e dei limiti normativi dell’art. 155, quarto comma, codice civile – in quanto pronunziato in assenza del provvedimento di affidamento della prole -, non impone al comodante alcun obbligo di consentire la continuazione del godimento del bene, essendo cessata, al momento della separazione personale dei coniugi, la destinazione di questo a casa familiare. Ne consegue che, in tale ipotesi, l’occupante dell’alloggio non è in possesso di alcun titolo opponibile al comodante, legittimato, a chiedere il rilascio dell’immobile”).

A fortiori, l’illegittimità permane dopo la pronuncia della sentenza di divorzio, che ha espressamente rigettato la domanda di assegnazione della casa, proprio in considerazione dell’assenza di prole minorenne o maggiorenne non autosufficiente (si veda sentenza n. 1850/2005 del 18/1/2005 prodotta come documento 2 dagli attori).

Né la convenuta ha provato l’allegazione secondo la quale tra le parti e l’ex marito sarebbe intervenuto in un accordo in forza del quale l’intestazione in capo agli attori dovrebbe ritenersi fittizia in quanto l’immobile sarebbe in realtà di proprietà della stessa convenuta e dell’ex marito. Nessuno dei documenti prodotti – e non c’è dubbio che l’assunto avrebbe dovuto essere provato solo documentalmente – conferma l’esistenza del suddetto accordo.

Domanda riconvenzionale della convenuta

Quanto alla domanda riconvenzionale diretta ad ottenere la condanna degli attori al rimborso delle spese sostenute dalla convenuta e dall’ex coniuge in relazione a lavori eseguiti sull’immobile, va innanzitutto rilevato che l’eccezione di prescrizione è stata tardivamente formulata e quindi non può essere presa in esame. La domanda è comunque infondata e deve essere respinta, posto che ai sensi dell’articolo 1808 del codice civile il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa; al riguardo la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che il comodatario che, al fine di utilizzare la cosa, debba affrontare spese di manutenzione (straordinaria) può liberamente scegliere se provvedervi o meno, ma, se decide di affrontarle, lo fa nel suo esclusivo interesse e non può, conseguentemente, pretenderne il rimborso del comodante (così, ex multis, Cass. 6/11/2002 n. 15543).

Domanda di pagamento di un’indennità per l’occupazione

Dall’illegittimità dell’occupazione deriva la fondatezza anche della domanda di pagamento di un risarcimento danni commisurato al valore locativo dell’immobile, indicato dagli attori in un importo mensile di Euro 400, che tuttavia è stato contestato dalla convenuta in quanto non corrispondente ai valori locativi per immobili simili. La contestazione, in quanto specifica, comporta la necessità di espletare CTU al fine di individuare il valore locativo medio per immobili aventi le stesse caratteristiche. A tal fine la causa va rimessa in istruttoria con separata ordinanza.

PQM

Non definitivamente pronunciando, così decide, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:

1) condanna la convenuta signora Pi.Ag. a rilasciare immediatamente l’immobile sito in Bastia di Rovolon (PD) in via (…);

2) respinge la domanda riconvenzionale della convenuta;

3) rimette la causa in istruttoria;

4) riserva la regolamentazione delle spese alla sentenza definitiva.

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