Legittima la revoca dell’affido condiviso se il disaccordo dei genitori nuoce al minore
Corte di Cassazione Sentenza n. 5108/2012
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5108/2012, ha determinato che è legittima la misura della revoca dell’affidamento condiviso quando l’assenza di dialogo e il continuo disaccordo dei genitori si traduce in un continuo stress per i figli.
Nel caso di specie, in fase di di separazione, il giudice aveva previsto l’affidamento condiviso ma visti i risultati il Tribunale di Roma, nel gennaio 2009, aveva disposto l’affidamento in via esclusiva alla madre, attribuendole anche l’esercizio esclusivo della potestà genitoriale e regolando il diritto del padre di frequentazione della bambina; i genitori, difatti, avevano iniziato a non parlarsi, decidendo “autonomamente le attività della figlia, costretta a fare due turni a scuola, due diverse attività sportive e persino due diete alimentari”; tale insostenibile situazione era vissuta in malomodo dal figlio che, stando alle parole del CTU, viveva tale condizione “molto male… in quanto fonte di confusione e di alterazione della sua condizione psicologica”.
La Corte di Cassazione ha stabilito di respigere il gravame del padre, confermando la revoca dell’affiudo condiviso, stante il palese e lesivo disaccordo tra i genitori, posto, a parer degli ermellini, in totale nocumento della salute, anche mentale, del piccolo.