Illegittima la sospensione dell’avvocato da parte del consiglio dell’ordine

Illegittima la sospensione dell’avvocato da parte del consiglio dell’ordine

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Corte di cassazione – Sezioni Unite civili – Sentenza 1 marzo 2012 n. 3182

La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza del 1 marzo 2012, ha indicato un importante nota per la categoria degli avvocati; deve infatti considerarsi illegittima la sanzione disciplinare di sospensione dall’attività forense nei confronti di un singolo avvocato, qualora lo stesso professionista non sia stato sentito dal direttivo del consiglio dell’ordine di cui fa parte, senza avere la possibilità di controdedurre alcunchè. 

 


Gli Ermellini hanno infatti cassato la sanzione disciplinare della sospensione dall’attività forense, indirizzata ad un avvocato che era stato inquisito in sede penale, ed al quale il consiglio dell’ordine aveva inflitto la sospensione dell’attività lavorativa, senza avergli dato la possibilità di fornire spiegazioni circa la Sua posizione nel procedimento penale che lo vedeva protagonista.


Tale ultima circostanza per la Suprema corte è stata determinate per bacchettare il comportamento assunto dal Consiglio dell’ordine, e per dichiarare la nullità della sanzione inflitta all’avvocato, poichè in netta violazione del diritto di difesa e al contraddittorio.


 

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