L’avvocato che predispone un atto di divisione può chiedere l’onorario solo a chi gli ha conferito l’incarico – Cass. Civ. Sent. 9058 del 20 Aprile 2011
L’avvocato che redige l’ atto di divisione di beni caduti in comunione tra fratelli, è legittimato a chiedere l’onorario per la sua prestazione solo ai condividenti che gli hanno conferito tale l’incarico; quindi, la circostanza che il lavoro del legale sia andato a vantaggio anche degli altri si deve infatti considerare non rilevante ai fini del pagamento della parcella.
Così ha statuito la seconda sezione civile della Cassazione con la sentenza 9058/2011 che ha rigettato il ricorso di un avvocato che aveva chiesto a tutti i partecipanti alla comunione il pagamento dell’onorario.
Il Giudice di Legittimità, ha stabilito che il professionista aveva agito solo su mandato di alcuni e che, quindi, esclusivamente a loro poteva chiedere la parcella anche se gli altri avevano tratto vantaggio dall’opera del professionista.