l’ANAS risponde dei danni cagionati al centauro che, per colpa del fango sulla sede stradale, riporta lesioni personali – Cassazione Civile Sentenza n, 21508/2011
Corte di Cassazione Civile, Sentenza n. 21508/2011
La Corte di Cassazione con la sentenza 21508/2011, nel respingere il ricorso dell’Anas che si appellava all’impossibilità di esercitare un controllo continuo sulla rete viaria per via della sua estensione e delle modalità di uso, ha definitivamente determinato, che la responsabilità dell’ente c’è e dipende “dal mancato intervento manutentivo diretto alla rimozione del fango e dei detriti dalla sede stradale”; soprattutto, continuano i Giudici di Legittimità, nel caso in cui, il tratto interessato risulta essere una importante arteria di raccordo di una città Capoluogo di Regione, sulla quale abbondanti piogge torrenziali del giorno antecedente al sinistro, avevano accumulato detriti senza che nessuno nelle successive 24 ore provvedesse a rimuoverli, o quantomeno, a segnalare la presenza dellafanghiglia sulla sede stradale.
Per gli Ermellini, dunque, il custode, nel caso de quo, l’ANAS, “doveva ritenersi obbligato a controllare lo stato della strada ed a mantenerla in condizioni ottimali d’impiego, tenuto conto che la pioggia è un fattore di rischio conosciuto o conoscibile a priori dal custode.