L’Agenzia immobiliare che non comunica il pignoramento del bene venduto deve risarcire il danno – Corte di Cass. 19095/2011
Corte di Cassazione penale 19095/2011
La Corte di Cassazione, con la sentenza in epigrafe, ha confermato una condanna inflitta dalla Corte di appello di Bari, in capo ad un’ agenzia immobiliare, per aver fatto stipulare un preliminare di vendita di un bene pignorato (nello specifico un fondo rustico), senza comuncare il gravame all’acquirente.
Il mediatore, non solo aveva fatto sottoscrivere l’accordo preliminare, ma aveva anche invitato l’acquirente a versare l’anticipo e il compenso per la sua prestazione e per tutto questo, gli Ermellini, lo hanno definitivamente condannato ribadendo che se è pur vero che non è compito dell’agente immobiliare, di svolgere indagini di natura tecnico giuridica, come l’accertamento della libertà dell’immobile oggetto del trasferimento, mediante le visure catastali e ipotecarie, è comunque, ugualmente, tenuto ad un obbligo di corretta informazione secondo il criterio della media diligenza professionale, dato che è suo obbligo anche quello di comunicare le circostanze a lui note o comunque conoscibili con la comune diligenza che si richiede al mediatore, e, in negativo, il divieto di fornire informazioni su circostanze che non abbia controllato.
Per tale comportamento delittuoso, l’agente immobiliare veniva condannato per truffa, con l’ obbligo di riasarcire la parte lesa, del danno subito.