La Sim della banca deve risarcire il lucro cessante  all’investitore megalomane

La Sim della banca deve risarcire il lucro cessante all’investitore megalomane

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Corte di cassazione – Sezione lavoro – Sentenza 1° ottobre 2012 n. 16674

La Corte di Cassazione con la sentenza 16674/2012,  accogliendo il ricorso di un risparmiatore, rigettato in appello, ha stabilito che l’istituto di credito è  obbligato a restituire all’investitore affetto da megalomania tutti gli investimenti per l’acquisto dei futures, che hanno poi determinato la perdita dell’intero patrimonio mobiliare, in aggiunta al ristoro del risarcimento del danno per lucro cessante.

Nel caso di specie,  un imprenditore,  proprietario di un consistente  patrimonio, affetto, da una sintomatologia apprezzabile di ansia, insonnia, depressione e megalomania,   sosteneva di essere stato vittima del reato di circonvenzione di incapace da parte del responsabile della Sim della banca che gli aveva fatto sottoscrivere una serie di contratti di intermediazione finanziaria,  viziati, secondo la difesa del risparmiatore “tradito”,  ex articolo 428 del Cc, in quanto  compiuti da persona incapace di intendere e di volere.

 La testi veniva in toto,  accolta dal tribunale di Milano che condannava la banca a risarcire i danni stimati in oltre 15 miliardi di lire per violazione degli articoli 6 e 8 della legge 2 gennaio 1991, n. 1 “Disciplina dell’attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull’organizzazione dei mercati mobiliari”.

 

in aggiunta, la Corte di  Cassazione ha ritenuto opportuno, rinviare alla Corte di appello di Milano, per la sola valutazione dell’ulteriore risarcimento alla luce dei ricavi che la parte avrebbe potuto conseguire attraverso un’ordinaria di attività di investimento

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