La ricevuta di spedizione della raccomandata è sufficiente a bloccare la prescrizione – Cassazione Civile sentenza n. 13488/2011
Corte di Cassazione sentenza n. 13488/2011
Il Giudice di Legittimità ha stabilito con la sentenza in epigrafe, che la prescrizione viene bloccata anche con la semplice produzione in giudizio della ricevuta di spedizione della raccomandata, non necessitandosi l’avviso di ricevimento; nella sentenza si legge che “un telegramma, così come una lettera raccomandata, anche in mancanza di avviso di ricevimento, costituisce prova certa della spedizione, attestata dall’ufficio postale attraverso la relativa ricevuta”, tale presunzione non è da cosniderarsi assoluta dato che il destinatario può sempre fornire la prova contraria della mancata ricezione, che però, nel caso de quo non vi è stata, non avendo lo stesso, prodotto alcun elemento di prova a suo discarico, quali, si legge nella pronuncia, “la circostanza che il plico non contenga alcuna lettera…una di contenuto diverso… l’assenza dalla residenza o domicilio indicati nel telegramma all’epoca della convocazione” o essere stato solerte nei confronti della Poste italiane con sollecitazioni di accertamento presso
l’ufficio preposto per i reclami.