La “Casa al Mare”…non può essere oggetto di assegnazione  al coniuge affidatario dei figli – Cassazione Civile sentenza n. 14553/2011

La “Casa al Mare”…non può essere oggetto di assegnazione al coniuge affidatario dei figli – Cassazione Civile sentenza n. 14553/2011

separazione_dal_notaioCorte di Cassazione sentenza n. 14553/2011
La Corte di Cassazione nel pronunciare la sentenza n. 14553/2011  ha stabilito che l’immobile utilizzato dai coniugi durante le vacanze  non si può considerare residenza familiare ed in quanto tale, non può essere oggetto di assegnazione in sede di giudizio per separazione personale.

I Giudici di Piazza Cavour, nell’ accogliere  il ricorso di un ex marito che, si era visto assegnare la “casa al mare”  alla ex moglie da parte del giudice di “prime cure”,  hanno decretato che l’assegnazione della casa familiare, centro degli affetti più cari, degli interessi e delle abitudini di vita, nel quale  si svolge quotidianamente la vita familiare, è riferita  esclusivamente all’immobile che ha costituito il centro di aggregazione del nucleo familiare durante tutto l’arco della convivenza, con esclusione di ogni altro bene di cui i coniugi avessero

la disponibilità. (tra cui la c.d. casa delle vacanze)

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