La proprietà di immobili e auto non rappresenta un elemento per il “Redditometro”


rimborsoLa proprietà di immobili, autovetture e altri beni non costituisce di per sè elemento utile per il redditometro. La Cassazione con la sentenza n. 7408/11 depositata il 31 Marzo 2011, ha determinato che la proprietà degli immobili, di autovetture e di altri eventuali beni non rappresenta, di per sè, un elemento utile per il redditometro.

La Suprema Corte ha sottolineato, infatti, che in materia non è pensabile confondere il bene considerato per il suo semplice valore monetario  e determinare successivamente l’effettiva capacità contributiva del privato. Sarà, invece, proprio quest’ultimo elemento che va tenuto  in considerazione ai fini del redditometro. Quindi ha preso un abbaglio,  l’ufficio accertatore a proporre solo nel giudizio di legittimità l’equazione possesso di immobili, spese per mantenerli, possesso di un reddito consono. Tale discorso, in via analogica deve valere anche per le

 

autovetture

Corte di Cassazione Sentenza n. 7408/2011

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