La procura ad adempiere va sempre rilasciata per iscritto – Cass.Civ. Sent. n. 13658 del 4 Giugno 2010
LA PROCURA AD ADEMPIERE VA SEMPRE RILASCIATA PER ISCRITTO
DIFFIDA AD ADEMPIERE – PROCURA RILASCIATA PER ISCRITTO – NECESSITA’ – SUSSISTE INDIPENDENTEMENTE DALLA FORMA RICHEISTA PER IL CONTRATTO DESTINATO IN IPOTESI A RISOLVERSI
Cass. civ., Sez. Unite, sent. 4 giugno 2010, n. 13658 (Pres. Carbone, rel. Bucciante)
La procura relativa alla diffida ad adempiere di cui all’art. 1454 c.c. deve essere rilasciata per iscritto, indipendentemente dal carattere eventualmente solenne della forma richiesta per il contratto destinato in ipotesi ad essere risolto (La Corte così motiva. La diffida ad adempiere va certamente compresa tra gli atti equiparati ai contratti, data la sua natura
prettamente negoziale: si tratta di una manifestazione di volontà consistente nell’esplicazione di un potere di unilaterale disposizione della sorte di un rapporto, di per se idonea a incidere direttamente nella realtà giuridica, poichè dà luogo all’automatica risoluzione ipso iure del vincolo sinallagmatico, senza necessità di una pronuncia giudiziale, nel caso di inutile decorso del termine assegnato all’altra parte. E’ pertanto soggetta alla disciplina dei contratti, e in particolare a quella della rappresentanza, compresa la norma che estende alla procura il requisito di forma prescritto per il relativo negozio: norma la cui applicazione non è impedita da alcuna incompatibilità, nè dall’esistenza di una qualche diversa disposizione. Poichè dunque la diffida deve essere rivolta all’inadempiente <<per iscritto>>, è indispensabile che la procura per intimarla venga rilasciata in questa stessa forma dal creditore al suo rappresentante, indipendentemente dal carattere eventualmente “solenne” della forma richiesta per il contratto destinato in ipotesi a essere risolto)