La notifica al Condominio può essere fatta anche al portiere – Cassazione Civile Sentenza n. 8274/2011

La notifica al Condominio può essere fatta anche al portiere – Cassazione Civile Sentenza n. 8274/2011

10662023535870-appartamento-in-vendita-a-napoliLa Cassazione con la sentenza n. 8274/2011 ha chiarito che la notifica di un atto (nello specifico era una atto di citazione per la richiesta di risarcimento dei danni per infilitrazioni di acqua ) al Condominio, può essere fatta anche con consegna al portiere dello stabile, piuttosto che all’Amministratore; il Giudice di legittimità, nel tentare di dirimere la controversia, ha sancito espressamente che è ammessa la notificazione al condominio all’interno dello stabile condominiale, anche a soggetto differente dall’amministratore, purchè, nell’immobile, vi siano  locali destinati allo svolgimento e alla gestione delle cose e dei servizi comuni, (come ad esempio il Box del portiere) idonei a configurare un ufficio dell’amministratore.

Di contro, la Cassazione ha tenuto a ribadire che non è in alcun caso consentita, in quanto sarebbe affetta da nullità assoluta, la notifica fatta presso lo stabile condominiale al singolo condomino, anche nel caso in cui questi si sia presentato come incaricato dall’Amministratore, al ritiro dei documenti.

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