La mancata contestazione degli estratti conto non fa superare la nullità della clausola degli interessi ultralegali
Corte d’appello di Roma, sezione II, sentenza 5 aprile 2012 n. 1907
La Corte di Appello di Roma con la Sentenza n. 1907 del 5 Aprile 2012, ha determinato che poiché la scrittura concernente la determinazione di interessi in misura superiore a quella legale è costitutiva del rapporto obbligatorio, l’omessa contestazione degli estratti conto da parte del cliente non vale a superare la nullità della clausola relativa agli interessi ultralegali perché l’unilaterale comunicazione del tasso d’interesse non può supplire al difetto originario di valido accordo scritto in deroga alle condizioni richieste dall’articolo 1284
codice civile.