La griglia delle acque piovane non costituisce insidia – Corte di Cassazione

La griglia delle acque piovane non costituisce insidia – Corte di Cassazione

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Corte di Cassazione Sentenza n. 1310/2012

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 1310/2012, hanno  confermare la decisione con la quale  i giudici di merito avevano escluso la responsabilità per danni da cose in custodia a carico del Comune in conseguenza della caduta occorsa ad un ciclista distratto; nel caso de quo, il l’ uomo aveva proposta asserito di aver diritto al pieno risarcimento in conseguenza del fatto che l’incidente era stato determinato dalla presenza di un avvallamento insidioso nel manto stradale. In realtà, l’insidioso avvallamento, sul quale si era basata tutto l’assunto difensivo, altro  non era, che una banalissima griglia per lo scarico delle acque piovane.

A riguardo, quindi, i Supremi Giudici non hanno qindi ritenuto di dover indennizzare “la lesione dell’aspettativa alla regolarità del manto stradale, non potendosi prescindere dagli elementi che ne costituiscono una componente ricorrente. La caduta, era da considerarso in toto frutto della distrazione del ciclista mentre non si era configurato alcun nesso eziologico


“con la griglia e con il lievissimo avvallamento in cui essa è contenuta, rispondente alla necessità tecnica di raccogliere le acque confluenti nella fogna bianca”.

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