La Compagnia telefonica non può modificare le condizioni via sms – Giudice di Pace di Perugia Senteza 258/2011

l‘azienda non può unilateralmente provvedere a cambiare le condizioni contrattuali senza informare il consumatore. Il Giudice di Pace di Perugia, con questa motivazione, una compagnia telefonica è stata condannata a pagare il risarcimento del danno a una abbonata per aver mutato le condizioni del pacchetto “NOI 2” che prevedeva 500 minuti di chiamate ad una altra scheda dello stesso operatore al costo una tantum di 7 euro, oltre a un canone mensile di 2 euro.

Nella sentenza 258/2011, si è dato pieno accoglimento  alle ragioni avanzate dalla ricorrente che lamentava una riduzione dei minuti di conversazione a disposizione e perciò recedeva unilateralmente dal contratto. 

l’espressione “per sempre”, inserite nell’offerta promozionale, deve ritenersi “secondo il suo significato più semplice ed immediato, cioè sine die”, ecco dunque, che si è in presenza di un contratto ad esecuzione continuata, dal quale è sempre possibile il recesso, ex articolo 1373 del Cc, purché però formalmente comunicato.

Nel caso in oggetto, non risulta effettuata alcuna comunicazione da parte della compagnia telefonica, in quanto alcun valore modificativo delle condizioni contrattuali, osserva il giudice, può essere dato all’informativa tramite “sms”, in assenza di una esplicita accettazione. La compagnia telefonica è stata  condannata a pagare 600 euro oltre a interessi e rivalutazioni a titolo di risarcimento.

Sentenza n. 258/2011 Giudice di Pace di Perugia

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