La banca diserta la mediazione?….arriva la condanna in prima udienza

Il Tribunale di Pescara, applicando oramai consolidata giurisprudenza,  ha sanzionato  la banca assente  al primo incontro di mediazione,  che poi si costituisce nel successivo giudizio,  al pagamento  in favore dell’erario della  somma pari al  contributo unificato della causa ex art. 8 D.Lgs. 28/2010.

Testo integrale:

TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA
Verbale della causa n.r.g. _/2015
Tra

Il sig. A. con l’avv.___

e

La Banca M.

e

Il sig. G. – intervenuto
Oggi 13 aprile 2016, alle ore 9.35 innanzi al dott. Sergio Casarella, sono comparsi
Per il sig. A. l’avv__

Per la Banca l’avv.____ in sostituzione dell’avv.___
Preliminarmente il giudice rileva che dal verbale di mediazione risulta che non si è presentata la Banca convenuta senza giustificato motivo. Le parti chiedono le concessioni del triplo termine ex art. 183 cpc e l’avv.C. produce l’originale del versamento del contributo.
Il giudice applica alla banca convenuta la sanzione previsa dall’art.8 comma 4 bis del d.lgs. n.28/2010 disponendo che la stessa versi all’erario la somma pari al contributo unificato prevista per il giudizio, non essendo comparsa alla mediazione senza giustificato motivo.
Assegna alle parti il triplo termine che decorrerà dal 1 maggio 2016 e fissa l’udienza del 21 settembre 2016 ore 9.30.
E’ altresì presente ai fini della pratica forense il dott. G.
Il Giudice
dott. Sergio Casarella
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA
Verbale della causa n.r.g. _/2015
Tra
Il sig. A. con l’avv.___
e
La Banca M.
e
Il sig. G. – intervenuto
Oggi 20 aprile 2016, alle ore 9.35 innanzi al dott. Sergio Casarella, sono comparsi
Per Tizio l’avv. ___
Per Caio l’avv. B. e l’avv. C. sostituito dall’avv. ___
L’avv.___ deposita verbale di mancata mediazione, chiedendo l’applicazione delle sanzioni di legge ed il triplo termine ex art. 183 cpc.
L’avv___ della banca si oppone alla sanzione ma si associa alla richiesta e nulla osserva sulla mancata mediazione, riservandosi di meglio verificare la notifica.
Il giudice applica alla banca non comparsa in mediazione senza giustificato motivo la sanzione del pagamento di una somma pari al contributo previsto per il giudizio ex art. 8 co. 4 bis D.Lgs.28/2010.
Concede alle parti il triplo termine di cui all’art. 183 cpc a decorrere dal 1 maggio 2016 e fissa per l’ammissione dei mezzi istruttori l’udienza del 28 settembre 2016.
Il Giudice
dott. Sergio Casarella
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