Istanza di conversione del pignoramento

AL GIUDICE DELLE ESECUZIONI

TRIBUNALE DI _______

 

 

ISTANZA DI CONVERSIONE DEL PIGNORAMENTO

– art. 495 c.p.c. –

 

Procedura esecutiva N. ___________

Promossa da ______________________

 

Il sottoscritto _______________________________ premesso che

  • il creditore sopra indicato ha promosso nei di lui confronti procedura esecutiva pignorando beni  □ mobili □   immobili di proprietà dell’istante;
  • che l’istante ha interesse che i beni mobili pignorati non siano venduti;
  • che l’istante non ha mai presentato precedenti istanze di conversione

 

CHIEDE

 

alla S. V. di poter sostituire i beni pignorati con una somma di denaro equivalente all’importo dei crediti (capitale, interessi e spese) del creditore pignorante e dei creditori intervenuti.

Deposita unitamente alla presente istanza, a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato alla Cancelleria Esecuzioni Tribunale di ______, la somma di € _________, pari ad un quinto dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei credi­tori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati.

 

 

 

 

Varese, lì_______________________.

 

_____________________________

 

 

 

 

 

 

Avvertenza

L’istanza può essere avanzata una sola volta a pena di inammissibilità. 

La somma da sostituire al bene pignorato è deter­minata con ordinanza dal giudice dell’esecuzione, sentite le parti in udienza non oltre trenta giorni dal deposito dell’istanza di conversione.

Qualora le cose pignorate siano costituite da beni immobili, il giudice con la stessa ordinanza può di­sporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debito­re versi con rateizzazioni mensili entro il termine massi­mo di diciotto mesi la somma stabilita, maggiorata degli interessi scalari al tas­so convenzionale pattuito ovvero, in di­fetto, al tasso legale.

Qualora il debitore ometta il versamento dell’im­porto determinato dal giudice, ovvero ometta o ritardi di oltre 15 giorni il ver­samento anche di una sola delle rate previste, le somme versate formano parte dei beni pi­gnorati. Il giudice dell’esecuzione, su richie­sta del cre­ditore procedente o creditore intervenuto munito di ti­tolo esecutivo, dispone senza indugio la vendita di questi ultimi.

Con l’ordinanza che ammette la sostituzione, il giu­dice dispone che le cose pignorate siano liberate dal pignoramento e che la somma versata vi sia sot­toposta in loro vece. I beni immobili sono liberati dal pignora­mento con il versamento dell’intera som­m

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