Infortunio sul lavoro, la colpa determina il risarcimento Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile – Sentenza 17 aprile 2012, n. 6002

Infortunio sul lavoro, la colpa determina il risarcimento Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile – Sentenza 17 aprile 2012, n. 6002

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Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile – Sentenza 17 aprile 2012, n. 6002

La responsabilità del datore di lavoro per inadempimento dell’obbligo di prevenzione ex art. 2087 cod. civ. non è da considerarsi responsabilità oggettiva, essendone elemento costitutivo la colpa, intesa come  difetto di diligenza nella predisposizione delle misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore.

Per i giudici di Piazza Cavour, alla luce di una lettura costituzionalmente orientata dell’articolo 2087 del Codice civile, esiste un obbligo di prevenzione che “abbraccia ogni tipo di misura utile a garantire il diritto dei lavoratori ad operare in un ambiente esente da rischi” e che, di conseguenza, vede ricompresa, ogni misura prevista  dalla legge e ogni altra che, alla luce dell’evoluzione tecnica e scientifica, sia dettata dalla specifica situazione di rischio
A rigurado la Suprema Corte rammenta che il datore di lavoro è chiamato a rispondere, entro i limiti dell’obbligo assicurativo, tanto per i danni imputatigli a titolo di responsabilità per colpa, propria o dei propri sottoposti, tanto per  quelli che, nello svolgimento del lavoro, risultino essere frutto di caso fortuito, di forza maggiore o anche di colpa dello stesso lavoratore.

Laddove, come nel caso de quo, il dipendente rsulta aver concorso alla causazione del danno, allo stesso è dovuto solamente un ristoro  parziale, in termini di indennizzo nei limiti del trattamento assicurativo previsto, e non di risarcimento datoriale del danno sofferto.

Qualora il danno fosse colpa esclusiva del comportamento scellerato del dipendente allo stesso non spetterebbe neppure l’indennizzo, dato che si è interrotto ogni nesso tra attività lavorativa e infortunio.

Nel caso al vaglio della Corte, il giudice di merito aveva respinto la domanda risarcitoria di un infermiere professionale, infortunatosi durante lo scavalcamento di un cancello nel tentativo di raggiungere un paziente allontanatosi dal nosocomio, ove si trovava in ricovero volontario;

 

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