In caso di notifica è urgente, la telefonata al difensore è sufficiente

In caso di notifica è urgente, la telefonata al difensore è sufficiente

 

avvocatoAzzeccagarbugli

Corte di Cassazione Sentenza n. 44998/12

La Cassazione, con la sentenza n. 44998/12, ha stabilito che nei casi di estrema urgenza è valida la notifica del decreto di fissazione dell’udienza fatta al difensore per telefono, se ha il fax rotto e non si fa trovare in studio dai carabinieri.

Il caso in esame, riguardava  una notifica per la fissazione di una udienza per discutere di un ricorso contro una provvedimento di custodia cautelare per un caso di usura ed estorsione.

Nell’ultimo giorno utile per la notifica, i Carabinieri,  si sono recati direttamente allo studio degli avvocati senza però trovarli; a quel punto dopo essersi fatti dare dal custode della stabile il cellulare avevano chiamato al telefono uno dei due difensori informandolo dell’udienza e prendendo accordi per il ritiro della notifica presso la stazione dell’Arma.

 

L’Avvocato, però non solo non si era recato a prendere la notifica ma da quel momento era risultato irreperibile.

La suprema Corte, nel respingere il ricorso ha qualificato come “ostruzionistico” il comportamento degli avvocati, i quali, fra l’altro, così facendo sono anche venuti meno all’obbligo di tenere presso lo studio una persona o di apprestare mezzi tecnici adeguati per la ricezione degli avvisi e delle notifiche previste dalla legge come urgenti.

 Per il Giudice di legittimità, allora,   deve trovare applicazione il principio per cui in simili casi piuttosto che la ‘notifica’ vera e propria è sufficiente “procurare al destinatario dell’avviso l’effettiva conoscenza della notizia, anche se questa è comunicata con forme diverse da quelle previste per le notificazioni”.

Così, la notifica deve ritenersi effettuata validamente anche in assenza dell’invio del telegramma per assenza di fondi, come indicato dalla cancelleria.

 

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