In alternativa alla sospensione condizionale della pena sono previsti i lavori socialmente utili

In alternativa alla sospensione condizionale della pena sono previsti i lavori socialmente utili

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Corte di cassazione – Sezione III penale – Sentenza 14 maggio 2013 n. 20726

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20727/2013, ha stabilito che la richiesta di svolgere i lavori socialmente utili da parte del condannato per guida in stato di ebbrezza non può essere rifiutata perché è stata disposta la sospensione condizionale della pena; di fatti, trattasi di una misura più favorevole al reo che dunque non può essere rifiutata, se non, nei casi previsti dalla legge.

Così si sono pronunciati i Giudici di Piazza Cavour, censurando la pronuncia della Corte di appello che aveva negato, il beneficio, perché non avrebbe comportato “ex se la rinuncia implicita al beneficio già concesso della sospensione condizionale, né tanto meno la revoca automatica”.

Il collegio perugino si era spinto anche più avanti fornendo un giudizio di “adeguatezza” sulla misura, non previsto dalla legge, in base al quale aveva ritenuto la misura non idonea ad assolvere alla funzione rieducativa per via dell’estrema esiguità della durata della pena.

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