IMMOBILE CONCESSO IN COMODATO AL FIGLIO E SEPARAZIONE DEI CONIUGI, Cass. Civ., Sez. Unite, 29 settembre 2014, n. 20448

IMMOBILE CONCESSO IN COMODATO AL FIGLIO E SEPARAZIONE DEI CONIUGI, Cass. Civ., Sez. Unite, 29 settembre 2014, n. 20448

IMMOBILE CONCESSO IN COMODATO AL FIGLIO E SEPARAZIONE DEI CONIUGI, Cass. Civ., Sez. Unite, 29 settembre 2014, n. 20448

La Suprema Corte torna sull’argomento del contratto di comodato concesso dal genitore al figlio sposato con figli che intende separarsi.

Ebbene in caso di separazione dei due coniugi in cui la moglie e madre risulti affidataria dell’immobile concesso in comodato, il reale proprietario non potrà averlo facilmente indietro. La Suprema Corte a sezioni unite ha precisato

, rispetto a quanto stabilito precedentemente nel 2004, che nel caso di contratto di comodato senza indicazione di durata, disciplinato dall’art 1810 c.c., il comodante potrà richiedere l’immobile in qualsiasi momento facendone semplice richiesta; al contrario nell’ipotesi dell’art 1809 c.c., che disciplina il comodato per un tempo determinato, o legato ad uno specifico uso, il comodante proprietario non potrà riottenere  l’immobile concesso se non vi sia decorrenza del termine indicato o nel caso di concessione per un uso specifico, se non sia venuto meno il fondamento per cui è stato concesso.

Nel caso di specie l’immobile era stato concesso in comodato senza limiti di tempo, ma legato alle esigenze della famiglia del figlio del comodante; pertanto la richiesta di quest’ultimo di riottenere l’immobile era legata all’esistenza della famiglia del comodatario; ed a nulla è valso il regime di separazione personale dei coniugi per riottenere l’immobile.

Come specificato dal codice civile l’unica ragione per il comodante di riottenere l’immobile è quella di volerne fare un uso diretto o di avere esigenze economiche tali da dover rietrare nel possesso dello stesso. Nella citata sentenza il suocero che aveva concesso in comodato la propria casa al figlio ed alla nuora con i suoi nipoti, e nonostante non vi fossero limiti di durata nel contratto, si è visto respingere il ricorso presentato per riottenere il proprio immobile, per i motivi sopra esposti.

Di seguito rimettiamo testo integrale della sentenza

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