Il tempo  perso dal legale a causa dei disservizi della giustizia non è risarcibile..

Il tempo perso dal legale a causa dei disservizi della giustizia non è risarcibile..

 

giudice

Corte di cassazione – Sezione III civile – Sentenza 4 dicembre 2012 n. 21725

La Corte di cassazione, sentenza 21725/2012, nel respingere  il ricorso di un legale che aveva chiesto 458mla euro di danni al ministero della Giustizia, ha stabilito che non è risarcibile il presunto “danno al riposo” e al “benessere” avanzato da un avvocato che si lamentava del fatto di aver dovuto lavorare per anni in una situazione di grave carenza organizzativa della giustizia a causa dei sistematici disservizi degli uffici di cancelleria e degli ufficiali giudiziari che lo avevano costretto a lavorare in condizioni di estremo disagio, sacrificando una “incalcolabile quantità di tempo, anche nei giorni festivi, per lo svolgimento di adempimenti che altri avrebbero dovuto compiere qualora vi fosse stato un normale funzionamento degli uffici”.

 

 

Per la Suprema corte, che ha ribadito la sentenza della Corte di Appello di Milano, l’avvocato essendo un libero professionista “può ben scegliere e decidere la quantità di impegni che è in grado di gestire in modo ragionevole”, insomma egli “può dosare … il giusto equilibrio tra lavoro e tempo libero”. E, dunque, ha poco pregio la doglianza del ricorrente secondo cui egli avrebbe perso un’ora e mezza al giorno. Tutto al più: “Gli esborsi che sarà chiamato a sostenere, anche in termini di sacrificio del proprio tempo libero, saranno posti, entro i limiti consentiti dalle tabelle professionali, a carico dei clienti che abbiano chiesto di avvalersi della sua opera”.

Per i giudici vertendosi in tema di danno non patrimoniale piuttosto che calcolare le ore effettivamente perse dal legale, va affrontata la questione della loro traduzione in un danno risarcibile, ma per il Giudice di Legittimità “il tempo libero non costituisce, di per sé, un diritto fondamentale delle persona tutelato a livello costituzionale”.

La stessa  Corte di cassazione, Sezioni unite, sentenza 26972/2012, ha stabilito che  per la risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali il danno non debba essere futile, vale a dire che consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita o alla felicità.

 

Indi per cui, nela cso de quo,  “trattandosi di un diritto ‘immaginario’ … esso non può essere fonte di un obbligo risarcitorio in relazione al danno non patrimoniale”., e parimenti deve dirsi per il danno da “perdita di tempo”, da “mancanza di un tempo ricreativo dell’organismo e della psiche umana” o anche della “forzata rinuncia a degli spazi temporali della propria esistenza”.

Insomma ancora una volta avvocatura prende schiaffi…nel silenzio più assoluto… 

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