Il sottotetto deve considerarsi di proprietà esclusiva, solo nel caso in cui non risulti essere destinato ai servizi condominiali
Corte di cassazione – Sezione VI civile – Ordinanza 23 luglio 2012 n. 12840
La Corte di cassazione con la sentenza 12840/2012, nel respingere il ricorso di un condomino che contro un provvedimento esecutivo chiedeva l’accertamento della natura condominiale del sottotetto e della terrazza sovrastanti l’appartamento oggetto dell’aggiudicazione e della conseguente invalidità del titolo traslativo della proprietà di tali porzioni condominiali, ha stabilito che il sottotetto di un immobile, se la proprietà non è indicata nel titolo, deve considerarsi comune, solo nel caso in cui, per le sue caratteristiche risulti oggettivamente destinato ad una pluralità di condomini.
Per il giudice di Legittimità infatti “l’appartenenza del sottotetto di un edificio va determinata
in base al titolo, in mancanza o nel silenzio del quale, non essendo esso compreso nel novero delle parti comuni dell’edificio essenziali per la sua esistenza o necessarie all’uso comune, la presunzione ex articolo 117 c.c. è applicabile solo nel caso in cui il vano, per le sue caratteristiche strutturali e funzionali, risulti oggettivamente destinato all’uso comune oppure all’esercizio di un servizio di interesse condominiale”.