Il ritardo episodico nel pagamento degli alimenti non costituisce reato – Corte di cassazione – Sezione VI penale – Sentenza 2 luglio 2012 n. 25596

Il ritardo episodico nel pagamento degli alimenti non costituisce reato – Corte di cassazione – Sezione VI penale – Sentenza 2 luglio 2012 n. 25596

 

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Corte di cassazione – Sezione VI penale – Sentenza 2 luglio 2012 n. 25596

E’ stato assolto dalla Cassazione “perché il fatto non costituisce reato” un padre separato che per alcuni mesi aveva pagato con ritardo i 300 euro di mantenimento alla ex moglie per le necessità del figlio minore; infatti l’uomo, aveva sempre pagato quanto stabilito dai giudici per il mantenimento del figlio cercando di versare la somma entro il mese di riferimento.Tuttavia,  a causa di un transitorio periodo di difficoltà economica, l’uomo aveva pagato in maniera irregolare gli importi dal novembre del 2005 al febbraio del 2006 ,nello specifico, il 14 febbraio 2006, aveva versato 600 euro per i mesi di novembre e dicembre del 2005, e il 28 marzo del 2006 aveva versato altri 600 euro per i mesi di gennaio e febbraio del 2006. Tutto tramite vaglia postale.

Tali ritardi però avevano fatto partire la denuncia da parte della ex moglie e il processo era andato avanti anche dopo che la ex moglie aveva ritirato la querela per il presunto danno nei confronti del figlio minore.

I Giudici del palazzaccio,  con la sentenza 25596 /2012, hanno, giustamente,  cancellato la condanna per il padre ‘ritardatario’ aveva tirato le oprecchie alla la Corte d’Appello di Caltanissetta che aveva affermato che “il ritardo del versamento integra comunque” il reato di “sottrazione agli obblighi di assistenza famigliare”.


La Cassazione, a riguardo,  ha rilevato che il reato in questione non si realizza con “qualsiasi forma di inadempimento” ed inoltre ci deve essere anche una volontà dolosa di non adempiere agli obblighi, indi per cui per arrivare alla sentenza di condanna “si deve trattare di inadempimento serio e sufficientemente protratto (o destinato a protrarsi) per un tempo tale da incidere apprezzabilmente sulla disponibilità dei mezzi di sussistenza che il soggetto obbligato deve fornire”….Quindi il reato, non scatta automaticamente con l’inadempimento ai sensi delle leggi civili e, ancorché la violazione possa conseguire anche al ritardo, il giudice penale dovrà valutarne la gravità e, quindi, l’attitudine oggettiva a integrare la condizione che la norma è tesa ad evitare”.

 


In conclusione, la Cassazione ha ritenuto che  essendo stati brevi i ritardi contestati, si potevano  poter ragionevolmente ritenere che gli stessi fossero effettivamente frutto di un temporaneo problema economico per il quale il padre separato non meritava la condanna penale.

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Corte di cassazione – Sezione VI penale – Sentenza 2 luglio 2012 n. 25596

E’ stato assolto dalla Cassazione “perché il fatto non costituisce reato” un padre separato che per alcuni mesi aveva pagato con ritardo i 300 euro di mantenimento alla ex moglie per le necessità del figlio minore; infatti l’uomo, aveva sempre pagato quanto stabilito dai giudici per il mantenimento del figlio cercando di versare la somma entro il mese di riferimento.Tuttavia,  a causa di un transitorio periodo di difficoltà economica, l’uomo aveva pagato in maniera irregolare gli importi dal novembre del 2005 al febbraio del 2006 ,nello specifico, il 14 febbraio 2006, aveva versato 600 euro per i mesi di novembre e dicembre del 2005, e il 28 marzo del 2006 aveva versato altri 600 euro per i mesi di gennaio e febbraio del 2006. Tutto tramite vaglia postale.

Tali ritardi però avevano fatto partire la denuncia da parte della ex moglie e il processo era andato avanti anche dopo che la ex moglie aveva ritirato la querela per il presunto danno nei confronti del figlio minore.

I Giudici del palazzaccio,  con la sentenza 25596 /2012, hanno, giustamente,  cancellato la condanna per il padre ‘ritardatario’ aveva tirato le oprecchie alla la Corte d’Appello di Caltanissetta che aveva affermato che “il ritardo del versamento integra comunque” il reato di “sottrazione agli obblighi di assistenza famigliare”.


La Cassazione, a riguardo,  ha rilevato che il reato in questione non si realizza con “qualsiasi forma di inadempimento” ed inoltre ci deve essere anche una volontà dolosa di non adempiere agli obblighi, indi per cui per arrivare alla sentenza di condanna “si deve trattare di inadempimento serio e sufficientemente protratto (o destinato a protrarsi) per un tempo tale da incidere apprezzabilmente sulla disponibilità dei mezzi di sussistenza che il soggetto obbligato deve fornire”….Quindi il reato, non scatta automaticamente con l’inadempimento ai sensi delle leggi civili e, ancorché la violazione possa conseguire anche al ritardo, il giudice penale dovrà valutarne la gravità e, quindi, l’attitudine oggettiva a integrare la condizione che la norma è tesa ad evitare”.

 

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