Il professionista che sbaglia non paga se la questione sottoposta è opinabile

Il professionista che sbaglia non paga se la questione sottoposta è opinabile

avvocatoCass. Civ. Sez. III, 20 ottobre 2011 n. 21700

La terza sezione civile della Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo il quale allorché al professionista sia sottoposta una questione controversa e opinabile o qualora la legge da interpretare non sia chiara, lo stesso non può ritenersi responsabile del danno eventualmente verificatosi in seguito alle scelte suggerite.

In tal modo la Corte ha respinto il ricorso di un Notaio che aveva citato in giudizio, per risarcimento danni, un consulente del lavoro, perché quest’ultimo aveva fornito indicazioni sul trattamento contributivo dei dipendenti del committente che aveva portato all’applicazione di sanzioni da parte dell’INPS.

Il consulente si è difeso sostenendo che il ragionamento seguito era supportato dal favore di una buona parte della giurisprudenza di merito e che pertanto del tutto legittima sarebbe stata l’interpretazione di della normativa da lui fornita.

La Corte di Cassazione, nel confermare la sentenza resa dalla corte territoriale, ha rilevato come nel caso di specie l’art. 2236 c.c. escluda la responsabilità del professionista nelle ipotesi che presentino problemi tecnici di particolare difficoltà, salvo il dolo e la colpa grave. Tali problemi tecnici di particolare difficoltà possono logicamente consistere nell’esistenza di questioni controverse e contrasti interpretativi che rendono plausibile ma non del tutto certa la scelta del professionista.

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