Il periodo di prova sconta le ferie – Cass.Sez. Lavoro Sentenza 4573/2012
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza n. 4573/2012
Le ferie sospendono il decorso del periodo di prova che così facendo, si prolunga.
E’ questa la conclusione a cui è giunta la Suprema Corte, Sezione Lavoro, con la Sentenza n. 4573 del 22 Marzo 2012; i Giudici di Legittimità, hanno stabilito che il decorso di un periodo di prova determinato nella misura di un complessivo arco temporale (a mesi, a settimane, ecc.), mentre non è sospeso da ipotesi di omessa prestazione lavorativa inerenti al normale svolgimento del rapporto, quali i riposi settimanali e le festività, deve, necessariamente, considerarsi escluso ‐ ritenuta la “funzione del periodo di prova concordato tra le parti, che è quello di consentire alle parti stesse di verificare la convenienza della collaborazione reciproca” ‐ in rapporto ai giorni in cui la prestazione non si è verificata per eventi imprevedibili al momento della stipulazione del patto stesso, come per esempio, l’ infortunio, la malattia, l’infortunio, la gravidanza, lo sciopero, i permessi, la sospensione dell’attività del datore di lavoro, e il godimento delle ferie annuali;
ciò dato che, vista la funzione delle ferie di consentire al lavoratore il recupero le energie lavorative dopo un cospicuo periodo di attività,
“nella normalità dei casi avviene dopo un certo periodo di prestazione- anche per la necessità che nel frattempo le ferie maturino- e perciò dopo la scadenza della prova” quindi “come regola generale”, “le ferie interrompono la decorrenza del periodo di prova, che si prolunga per i giorni …..fruiti dal lavoratore (a meno, naturalmente, che la loro fruizione non fosse stata prevista preventivamente all’interno del patto”).
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