Il pagamento delle spese mediche nell’atto di separazione è titolo esecutivo Corte di cassazione – Sezione III civile – Sentenza 23 maggio 2011 n. 11316

Corte di Cassazione sentenza n. 11316/2011

La Corte di cassazione ha stabilito, con la sentenza n. 11316/2011 che se l’atto di separazione, anche soltanto provvisorio, prevede per il genitore non affidatario l’obbligo di pagare le spese mediche, l’altro coniuge ha un titolo esecutivo che  può far valere direttamente, senza la necessità  di una ulteriore pronuncia giurisdizionale. Per il Giudice di Legittimità, infatti, “il provvedimento con cui in sede di separazione (non importa se consensuale o giudiziale, ovvero se provvisorio o definitivo) si stabilisca, ai sensi dell’art. 155 secondo comma c.c., quale modo di contribuire al mantenimento dei figli, che il genitore non affidatario paghi, sia pure pro quota, le spese mediche e scolastiche ordinarie relative ai figli, costituisce esso stesso titolo esecutivo e non richiede, nell’ipotesi di non spontanea ottemperanza da parte dell’obbligato ed al fine di legittimare l’esecuzione forzata, un ulteriore intervento del giudice, qualora il genitore creditore possa allegare ed opportunamente documentare l’effettiva sopravvenienza degli specifici esborsi contemplati dal titolo e la relativa entità”…“impregiudicato, beninteso, il diritto dell’altro genitore di contestare – ex post ed in sede di opposizione all’esecuzione, dopo l’intimazione del precetto o l’inizio dell’espropriazione – la sussistenza del diritto di credito per la non riconducibilità degli esborsi a spese necessarie o per violazione delle modalità di individuazione dei bisogni del minore”.

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