Il Giudice può ridurre l’assegno di mantenimento del figlio legittimo se determina la riduzione del tenore di vita dei figli naturali – Cassazione Civile Sent. 8227/2011
Cassazione, sentenza n.8227/2011 della prima sezione civile
A figli legittimi e naturali va garantito un uguale tenore di vita.
La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n.8227/2011 ha chiarito che ai figli legittimi e naturali va garantito il medesimo tenore di vita, al punto tale che il giudice può ridurre l’assegno di mantenimento in favore dei figli legittimi se questo incide sul reddito del padre al punto tale da non consentirgli di assicurare il medesimo tenore di vita anche ai figli naturali che sono nati da una successiva relazione.
Al Giudice di legittimità si era rivolto un padre separato lamentando che l’aumento dell’assegno di mantenimento in favore della figlia legittima aveva determinato uno squilibrio a svantaggio di due figli naturali che aveva avuto dalla nuova convivente. L’uomo aveva fatto notare in particolare che l’assegno da corrispondere alla prima figlia incideva notevomente
La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n.8227/2011 ha chiarito che ai figli legittimi e naturali va garantito il medesimo tenore di vita, al punto tale che il giudice può ridurre l’assegno di mantenimento in favore dei figli legittimi se questo incide sul reddito del padre al punto tale da non consentirgli di assicurare il medesimo tenore di vita anche ai figli naturali che sono nati da una successiva relazione.
Al Giudice di legittimità si era rivolto un padre separato lamentando che l’aumento dell’assegno di mantenimento in favore della figlia legittima aveva determinato uno squilibrio a svantaggio di due figli naturali che aveva avuto dalla nuova convivente. L’uomo aveva fatto notare in particolare che l’assegno da corrispondere alla prima figlia incideva notevomente
sulle sue possibilità economiche.