Il gestore di un impianto sportivo è responsabile degli incidenti occorsi agli utenti anche nel caso in cui questi lo utilizzino gratuitamente
Tribunale di Mantova, Sentenza del 17 Aprile 2012
Il Tribunale di mantova, con la sentenza del 17 Aprile 2012, ha stabilito che il responsabile di attrezzature sportive e/o ricreative è, di fatto, titolare, di una poszione di garanzia a tutela dell’incolumità di tutti gli utenti che utilizzano la struttura, anche qualora tale utilizzo sia effettuato a titolo gratuito, indi per cui, affinchè lo stesso possa sottrarsi ad ogni eventuale responsabilità deve provare di aver posto in essere tutte le normali cautele tese a contenere il rischio entro i limiti confacenti all’attività sportiva, nel pieno rispetto di eventuali regolamenti sportivi, pricipio che deve applicarsi anche nel caso in cui, nell’ambito dell’impianto siano in corso delle prove e non la vera e propria attività agonistica
(nel caso de quo l’impianto era adibito all’utilizzo delle moto da cross)
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