Il gestore di un impianto sportivo è responsabile degli incidenti occorsi agli utenti anche nel caso in cui questi lo utilizzino gratuitamente

Il gestore di un impianto sportivo è responsabile degli incidenti occorsi agli utenti anche nel caso in cui questi lo utilizzino gratuitamente

 

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Tribunale di Mantova, Sentenza del 17 Aprile 2012

Il Tribunale di mantova, con la sentenza del 17 Aprile 2012, ha stabilito che il responsabile di attrezzature sportive e/o ricreative è, di fatto, titolare, di una poszione di garanzia a tutela dell’incolumità di tutti gli utenti che utilizzano la struttura, anche qualora tale utilizzo sia effettuato a titolo gratuito, indi per cui, affinchè lo stesso possa sottrarsi ad ogni eventuale responsabilità deve provare di aver posto in essere tutte le normali cautele  tese a contenere il rischio entro i limiti confacenti all’attività sportiva, nel pieno rispetto di eventuali regolamenti sportivi, pricipio che deve applicarsi anche nel caso in cui, nell’ambito dell’impianto siano in corso delle prove e non la vera e propria attività agonistica

 

(nel caso de quo l’impianto era adibito all’utilizzo delle moto da cross)


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