Il datore di lavoro risponde anche in caso di concorso del lavoratore nella causazione del danno subito – Tribunale di Ravenna, Sezione penale, Sentenza del 28 giugno 2011 n. 748
Il Tribunale di Ravvenna, nella recente sentenza in epigrafe ha stabilito che grava sul datore di lavoro, l’onere di porre in essere tutte le necessarie misure di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di rispettare le prescrizioni dettate dal coordinatore in materia di sicurezza, e, quindi , la sua funzione non è limitata ad evitare condizioni e modalità produttive pericolose per la salute del lavoratore ma anche quella di evitare le conseguenze degli errori commessi dai lavoratori e dovuti alle più svariate ragioni, quali, inesperienze, negligenza, eccessiva sicurezza, disattenzione. I Giudici di merito, nel condannare il datore di lavoro al pagamento del danno agli eredi dello sfortunato operaio, hanno quindi determinato che
“il concorso di colpa del lavoratore non è ipotizzabile in ogni caso in cui egli abbia tenuto, nell’esecuzione dei suoi compiti assegnatigli, una condotta colposa che abbia avuto efficienza causale sull’evento dannoso”.