Il danno da vacanza rovinata è un danno patrimoniale risarcibile – Tribunale di Bari sentenza n. 1220 del 4 Aprile 2011
Il tribunale pugliese ha sentenziato che dall’ inadempimento contrattuale da parte dell’Agenzia di viaggio, possono derivare, per il consumatore, un danno patrimoniale, inteso come autonoma voce risarcitoria che si connota nel pregiudizio di natura economica patito in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi contrattuali, ed un danno non patrimoniale, ossia il famoso “danno da vacanza rovinata”
Il danno da vacanza rovinata, presuppone, stando alla illuminatissima sentenza barese, l’effettiva difformità delle prestazioni, sotto il profilo quantitativo e/o qualitativo, rispetto a quanto assicurato e reclamizzato nei cataloghi dell’agenzia, dato che tutte le informazioni in esse illustrate, sono infatti vincolanti per il tour operator e per il venditore, in relazione alle singole responsabilità, e sono sufficienti ad individuare le prestazioni principali ed accessorie, nonché ad identificarne la qualità e misura.
Tale danno, come quello derivante dal disagio per una vacanza che ha disatteso le aspettative del consumatore, è pienamente risarcibile come danno contrattuale, in quanto diretta conseguenza dell’inadempimento di un contratto turistico, dato che sussiste il pieno diritto del consumatore di fruire a pieno della vacanza diritto che si riflette sulla causa stessa del contratto.
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Il danno da vacanza rovinata è un danno patrimoniale risarcibile – Tribunale di Bari sentenza n. 1220 del 4 Aprile 2011
Il tribunale pugliese ha sentenziato che dall’ inadempimento contrattuale da parte dell’agenzia di viaggio, possono derivare, per il consumatore, un danno patrimoniale, inteso come autonoma voce risarcitoria che si connota nel pregiudizio di natura economica patito in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi contrattuali, ed un danno non patrimoniale, ossia il famoso “danno da vacanza rovinata”
Questa ultima figura di danno, altro non che il pregiudizio al benessere psichico materiale che il turista/consumatore patisce per non aver usufruito della vacanza quale occasione di svago e riposo, dato che la stessa è considerata come periodo preposto alla rigenerazione delle proprie energie psico-fisiche, dopo mesi di lavoro.
Questa tipologia di danno viene identificata come lo stress, la sofferenza psicologica patita dal turista come conseguenza diretta degli mancati adempimenti, quali ad esempio le sistemazioni alberghiere ed i servizi di ristoro e di svago, inferiori a quelli promessi al momento dell’acquisto del pacchetto turistico.
Il danno da vacanza rovinata presuppone, stando alla illuminatissima sentenza barese, l’effettiva difformità delle prestazioni, sotto il profilo quantitativo e/o qualitativo, rispetto a quanto assicurato e reclamizzato nei cataloghi dell’agenzia, dato che tutte le informazioni in esse illustrate sono infatti vincolanti per il tour operator e per il venditore, in relazione alle singole responsabilità, e sono suffcienti ad individuare le prestazioni principali ed accessorie, nonché ad identificarne la qualità e misura.
Tale danno, come quello derivante dal disagio per una vacanza che ha disatteso le aspettative del consumatore, è pienamente risarcibile come danno contrattuale, in quanto diretta conseguenza dell’inadempimento di un contratto turistico, dato che sussiste il pieno diritto del consumatore di fruire a pieno della vacanza , diritto che si riflette sulla causa